Art. 7. 
                             Formazione 
 
  1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo  determinato  dovra'
ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle  caratteristiche
delle mansioni oggetto del contratto, al  fine  di  prevenire  rischi
specifici connessi alla esecuzione del lavoro. 
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  dai
sindacati comparativamente  piu'  rappresentativi  possono  prevedere
modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a
tempo  determinato  ad  opportunita'  di  formazione  adeguata,   per
aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera  e  migliorarne
la mobilita' occupazionale.