Art. 12.
1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale,
sono aggiunti i seguenti:
"5-bis.  Quando,  a  norma  di  accordi internazionali, la domanda di
assistenza   giudiziaria   puo'  essere  eseguita  secondo  modalita'
previste  dall'ordinamento  dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel
formulare  la  domanda  di  assistenza,  ne  specifica  le  modalita'
indicando  gli  elementi  necessari  per  l'utilizzazione processuale
degli atti richiesti.
5-ter.  In  ogni  caso,  copia  delle  rogatorie  dei  magistrati del
pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai
delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis, e' trasmessa senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia".
 
          Note all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  727  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  727  (Trasmissione  di  rogatorie  ad  autorita'
          straniere). - 1. Le  rogatorie dei giudici e dei magistrati
          del   pubblico   ministero   dirette,   nell'ambito   delle
          rispettive   attribuzioni,  alle  autorita'  straniere  per
          comunicazioni,    notificazioni    e   per   attivita'   di
          acquisizione  probatoria,  sono  trasmesse  al  Ministro di
          grazia  e  giustizia, il quale provvede all'inoltro per via
          diplomatica.
              2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni
          dalla  ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla
          stessa,  qualora  ritenga che possano essere compromessi la
          sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
              3. Il   Ministro   comunica  all'autorita'  giudiziaria
          richiedente   la   data  di  ricezione  della  richiesta  e
          l'avvenuto   inoltro  della  rogatoria  ovvero  il  decreto
          previsto dal comma 2.
              4. Quando  la  rogatoria  non  e'  stata  inoltrata dal
          Ministero  entro  trenta  giorni  dalla ricezione e non sia
          stato  emesso  il decreto previsto dal comma 2, l'autorita'
          giudiziaria  puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente
          diplomatico  o consolare italiano, informandone il Ministro
          di grazia e giustizia.
              5. Nei  casi urgenti, l'autorita' giudiziaria trasmette
          la  rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e'
          stata  ricevuta  dal  Ministro di grazia e giustizia. Resta
          salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
          momento   della  trasmissione  della  rogatoria,  da  parte
          dell'agente    diplomatico   o   consolare,   all'autorita'
          straniera.
              5-bis. Quando,  a  norma  di accordi internazionali, la
          domanda  di  assistenza  giudiziaria  puo'  essere eseguita
          secondo  modalita'  previste  dall'ordinamento dello Stato,
          l'autorita'   giudiziaria,  nel  formulare  la  domanda  di
          assistenza,   ne   specifica  le  modalita'  indicando  gli
          elementi  necessari  per  l'utilizzazione processuale degli
          atti richiesti.
              5-ter. In   ogni   caso,   copia  delle  rogatorie  dei
          magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di
          procedimenti  relativi  ai  delitti  di  cui  all'art.  51,
          comma 3-bis  e'  trasmessa  senza  ritardo  al  procuratore
          nazionale antimafia.".
              - Il  testo  dell'art.  51,  comma 3-bis, del codice di
          procedura penale, e' riportato nelle note all'art. 10.