Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) 
    Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli 
Impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al
             risparmio e all'uso razionale dell'energia 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 
 
  1.  Il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice  copia  la  denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e
123, il progetto  delle  opere  stesse  corredato  da  una  relazione
tecnica, sottoscritta dal  progettista  o  dai  progettisti,  che  ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 
  2. - 
  3. a documentazione deve  essere  compilata  secondo  le  modalita'
stabilite  con  proprio  decreto   dal   Ministro   delle   attivita'
produttive.  Una  copia  della  documentazione  e'  conservata  dallo
sportello unico ai fini  dei  controlli  e  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 131. Altra copia della documentazione, restituita  dallo
sportello  unico  con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito,  deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi  ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel  caso  l'esistenza  di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono  responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.