Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge
5 ottobre 1993,  n.  398,  art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

  1.   La   domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire,
sottoscritta  da  uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11,  va  presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente  il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti   dal   regolamento  edilizio,  e  quando  ne  ricorrano  i
presupposti,  dagli  altri documenti previsti dalla parte II, nonche'
da un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita'
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo  del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4  e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame  delle  domande  si  svolge  secondo  l'ordine cronologico di
presentazione.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della domanda, il
responsabile   del   procedimento   cura  l'istruttoria,  acquisisce,
avvalendosi  dello  sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che
gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
e,  valutata  la  conformita'  del  progetto  alla normativa vigente,
formula  una  proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione,  con  la  qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
  4.  Il  responsabile  del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del  rilascio  del  permesso  di  costruire  sia necessario apportare
modifiche  di  modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello  stesso  termine  di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone  le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di  modifica  entro  il  termine  fissato  e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La  richiesta  di  cui  al  presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di  documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e  che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa  non  possa  acquisire  autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia  a  decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
  6.    Nell'ipotesi    in   cui,   ai   fini   della   realizzazione
dell'intervento,  sia  necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati,  di  altre  amministrazioni,  diverse  da  quelle  di cui
all'articolo  5,  comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater   della   legge   7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali,  si  applica  l'articolo  25  del  decreto  legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
  7.  Il  provvedimento  finale,  che  lo  sportello unico provvede a
notificare   all'interessato,   e'   adottato  dal  dirigente  o  dal
responsabile  dell'ufficio,  entro  quindici giorni dalla proposta di
cui  al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui
al  comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data
notizia  al  pubblico  mediante  affissione  all'albo  pretorio.  Gli
estremi  del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso  il  cantiere,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
  8.  I  termini  di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con  piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento.
  9.  Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
  10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche
al  procedimento  per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli   strumenti   urbanistici,  a  seguito  dell'approvazione  della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.