Art. 25 (R) 
       Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' 
  (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; 
           legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
 
  1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei  lavori  di  finitura
dell'intervento, il soggetto di cui  all'articolo  24,  comma  3,  e'
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di  rilascio  del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione: 
a) richiesta  di  accatastamento  dell'edificio,  sottoscritta  dallo
   stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo  sportello
   unico provvede a trasmettere al catasto; 
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato
   di agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto  al  progetto
   approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei  muri
   e della salubrita' degli ambienti; 
c) dichiarazione   dell'impresa   installatrice   che   attesta    la
   conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso
   civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e  127,  nonche'
   all'articolo  1  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,   ovvero
   certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero  ancora
   certificazione  di  conformita'  degli  impianti  prevista   dagli
   articoli 111 e 126 del presente testo unico. 
  2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro  dieci  giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1,  il  nominativo  del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli  4  e  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione  della  domanda  di  cui  al
comma 1, il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; 
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione,  di  cui
   all'articolo 62, attestante la conformita'  delle  opere  eseguite
   nelle zone sismiche alle disposizioni di  cui  al  capo  IV  della
   parte II; 
c) la documentazione indicata al comma 1; 
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa
   vigente in materia di accessibilita' e superamento delle  barriere
   architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere
dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).  In  caso  di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio  assenso
e' di sessanta giorni. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni  dalla
domanda,  esclusivamente   per   la   richiesta   di   documentazione
integrativa,    che    non    sia    gia'    nella     disponibilita'
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita  autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.