Art. 5 (R) 
                   Sportello unico per l'edilizia 
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 
6, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.
        493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 
 
  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,  provvedono,  anche  mediante   esercizio   in   forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V, titolo II del  decreto
legislativo  18   agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'  esistenti,  a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,  che
cura tutti i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione  e,  ove
occorra, le altre amministrazioni tenute  a  pronunciarsi  in  ordine
all'intervento edilizio oggetto della  richiesta  di  permesso  o  di
denuncia di inizio attivita'. 
  2. Tale ufficio provvede in particolare: 
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e  delle  domande
   per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro  atto  di
   assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia,  ivi
   compreso  il  certificato  di  agibilita',  nonche'  dei  progetti
   approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per  gli  effetti  degli
   articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.
   490; 
b) a fornire informazioni sulle materie di cui  al  punto  a),  anche
   mediante predisposizione di un archivio informatico  contenente  i
   necessari  elementi  normativi,  che  consenta  a  chi  vi   abbia
   interesse  l'accesso  gratuito,  anche  in  via  telematica,  alle
   informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento  delle
   procedure previste  dal  presente  regolamento,  all'elenco  delle
   domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,  nonche'
   a tutte le possibili informazioni utili disponibili; 
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
   accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
   interesse ai sensi dell'articolo  22  e  seguenti  della  legge  7
   agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
d) al  rilascio  dei  permessi  di  costruire,  dei  certificati   di
   agibilita',   nonche'   delle   certificazioni    attestanti    le
   prescrizioni  normative  e  le  determinazioni  provvedimentali  a
   carattere urbanistico, paesaggistico  ambientale,  edilizio  e  di
   qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini  degli  interventi
   di trasformazione edilizia del territorio; 
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il  privato
   e le altre  amministrazioni  chiamate  a  pronunciarsi  in  ordine
   all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza  o  denuncia,  con
   particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
   della parte II del testo unico. 
  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1  acquisisce  direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente: 
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere  sostituito
da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1; 
b) il parere dei Vigili del  fuoco,  ove  necessario,  in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio. 
  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini
dell'acquisizione, anche mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque  denominati,  necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel  novero  di
detti assensi rientrano, in particolare: 
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio  tecnico
   della regione, per le costruzioni in zone  sismiche  di  cui  agli
   articoli 61, 94 e 62; 
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le  costruzioni  nelle
   zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato  o  a
   stabilimenti militari, di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
   dicembre 1976, n. 898; 
c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione  doganale  in
   caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle  zone
   di salvaguardia in prossimita' della linea  doganale  e  nel  mare
   territoriale, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  19  del
   decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le  costruzioni  su
   terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi  e  per  gli
   effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
e) gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  previsti  per  gli
   interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi  degli  articoli
   21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
   fermo   restando   che,   in   caso   di   dissenso    manifestato
   dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni  culturali,  si
   procede ai sensi  dell'articolo  25  del  decreto  legislativo  29
   ottobre 1999, n. 490; 
f) il parere vincolante della  Commissione  per  la  salvaguardia  di
   Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
   aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i  casi  in
   cui vi sia stato l'adeguamento al  piano  comprensoriale  previsto
   dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
   laguna veneta,  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici  di
   Chioggia e di Sottomarina e nelle isole  di  Pellestrina,  Lido  e
   Sant'Erasmo; 
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti  e  vincoli
idrogeologici; 
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,  ferroviarie,  portuali
ed aeroportuali; 
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo  13
   della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  tema  di  aree  naturali
   protette. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.