Art. 65 (R)
          Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione
      a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio
       armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
              (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

  1.   Le   opere   di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e
precompresso  ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono
essere  denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che
provvede  a  trasmettere  tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale.
  2.  Nella  denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente,  del  progettista  delle  strutture,  del  direttore dei
lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
   dal  quale  risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
   eseguite,  l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
   quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera  sia  nei  riguardi
   dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
   di sollecitazione;
b) una   relazione   illustrativa   in  triplice  copia  firmata  dal
   progettista  e  dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
   caratteristiche,  le  qualita'  e  le  dosature  dei materiali che
   verranno impiegati nella costruzione.
  4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso  della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  5.  Anche  le  varianti  che  nel  corso  dei  lavori  si intendano
introdurre  alle  opere  di  cui  al  comma  1, previste nel progetto
originario,  devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione,  allo  sportello  unico  nella  forma  e con gli allegati
previsti nel presente articolo.
  6.  A  strutture  ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore   dei   lavori  deposita  presso  lo  sportello  unico  una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i  certificati  delle  prove  sui  materiali  impiegati  emessi da
   laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
   inerente  alla  tesatura  dei  cavi  ed  ai  sistemi  di  messa in
   coazione;
c) l'esito  delle  eventuali  prove di carico, allegando le copie dei
   relativi verbali firmate per copia conforme.
  7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere
una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8.  Il  direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.