Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
  Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1. -
  2. -
  3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il
direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto  di  nomina  del  collaudatore  scelto  dal  committente  e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
  4. -
  5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il
direttore  dei  lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore  che  ha  sessanta  giorni  di  tempo  per effettuare il
collaudo.
  6.  In  corso  d'opera  possono  essere  eseguiti collaudi parziali
motivati   da   difficolta'  tecniche  e  da  complessita'  esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
  7.  Il  collaudatore  redige,  sotto la propria responsabilita', il
certificato  di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.
  8. -