IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17,  comma  96,  lettera  d),  il  quale  prevede che con decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e'   rideterminata   la  disciplina  concernente  il  riordino  delle
universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai
quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;
  Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
  Vista   la   legge   17  febbraio  1992,  n.  204,  concernente  il
riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza  del  17  maggio  2001,  con il quale viene rilevata la
necessita'  di  "procedere  all'esame  dei  regolamenti  didattici di
Ateneo  per  verificare  la  coerenza  tra le offerte didattiche e le
finalita' e i compiti assegnati dal riordino";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con
il  quale  viene  rappresentata l'esigenza di una generale disciplina
per   l'integrale   riordino   delle  universita'  per  stranieri,  e
conseguentemente  la  necessita' "quando sara' emanato il testo unico
delle   leggi   sull'istruzione   universitaria   (...)   di  mettere
concretamente  mano, per quanto riguarda l'universita' per stranieri,
ad interventi normativi di natura non frammentaria";
  Considerato,  quanto  al  citato parere del Consiglio universitario
nazionale,  che  "le  finalita'  e  i compiti assegnati dal riordino"
siano   comunque   realizzabili  attraverso  la  disciplina  generale
introdotta    dai    recenti    decreti    sull'autonomia   didattica
universitaria;
  Considerato,  quanto  al  citato parere del Consiglio di Stato, che
possa  essere  adottato il regolamento sul caso specifico riguardante
l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto
a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara'
emanato il testo unico sull'universita';
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Universita' per stranieri
  1.  L'universita'  per  stranieri  di  Perugia, istituita con regio
decreto-legge  29  ottobre  1925,  n. 1965, convertito dalla legge 18
marzo  1926,  n.  562,  e  la Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri  di  Siena,  riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359,
che  assume  la denominazione di "universita' per stranieri di Siena"
sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
  2.  Le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  svolgono  attivita'  di
insegnamento  e  di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e
alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
  3.  Nel  rispetto  delle  finalita' istituzionali e dei principi di
autonomia  fissati  per  le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n.
168,  l'universita'  per  stranieri  di  Perugia  e l'universita' per
stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 96, lettera d) della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - La  legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica".
              - L'art.  17,  comma  96,  lettera  d),  della legge 15
          maggio   1997,   n.   127,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni    (Misure    urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) prevede:
              "96.  Con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, emanati sulla base di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma   95,   e'   altresi'   rideterminata  la  disciplina
          concernente:
              a)-c) (omissis);
              d) il   riordino   delle   universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
          509, prevede "Norme concernenti l'autonomia didattica degli
          atenei".
              - La   legge   17   febbraio  1992,  n.  204,  prevede:
          "Riordinamento  della  Scuola  di lingua e cultura italiana
          per  stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di
          Perugia".
              - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Il  regio  decreto-legge  29  ottobre  1925, n. 1965,
          convertito  dalla  legge  18  marzo  1926, n. 562, prevede:
          "Istituzione dell'Universita' per stranieri di Perugia".
              - La  legge  11 maggio 1976, n. 359, reca "Norme per il
          funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per
          stranieri di Siena".
              - Per  il  titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si
          veda la nota alle premesse.