Art. 2.
                         Autonomia didattica
  1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a
stranieri  da  realizzare  anche con l'ausilio delle nuove tecnologie
educative  e  a  distanza.  I  predetti  corsi sono organizzati anche
mediante  convenzione  con  altre universita', nonche' da consorzi di
cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.
  2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di
studio   aperti   anche   a   cittadini  italiani,  e  specificamente
finalizzati:
    a) alla   formazione  di  personale  operante  nelle  istituzioni
italiane  all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo;
    b) alla   formazione   di   operatori   socio-assistenziali   per
l'integrazione  degli  stranieri  per fini di cui all'articolo 42 del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, nonche' per gli altri
casi   in   cui  sia  richiesta,  ai  fini  predetti,  una  specifica
preparazione multilinguistica e multiculturale;
    c) alla  formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della
comunicazione   e  dell'informazione  in  contesto  internazionale  e
interculturale.
  3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle
disposizioni  previste  dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma   95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, universita' e
ricerca, foglio n. 265;
 
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  42  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero):
              "Art.  42  -  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i
          comuni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  anche in
          collaborazione  con  le  associazioni di stranieri e con le
          organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
          in  collaborazione  con  le autorita' o con enti pubblici e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono:
                a) le  attivita' intraprese in favore degli stranieri
          regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine di
          effettuare  corsi  della lingua e della cultura di origine,
          dalle   scuole  e  dalle  istituzioni  culturali  straniere
          legalmente   funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          389, e successive modificazioni ed integrazioni;
                b) la   diffusione  di  ogni  informazione  utile  al
          positivo   inserimento   degli   stranieri  nella  societa'
          italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
          doveri,  le diverse opportunita' di integrazione e crescita
          personale   e  comunitaria  offerte  dalle  amministrazioni
          pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
          di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
                c) la    conoscenza   e   la   valorizzazione   delle
          espressioni  culturali,  ricreative,  sociali, economiche e
          religiose  degli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia  e  ogni  iniziativa  di  informazione  sulle  cause
          dell'immigrazione  e  di  prevenzione delle discriminazioni
          razziali  o  della  xenofobia  anche attraverso la raccolta
          presso  le  biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di
          libri,  periodici  e  materiale  audiovisivo prodotti nella
          lingua  originale  dei  Paesi  di  origine  degli stranieri
          residenti in Italia o provenienti da essi;
                d) la  realizzazione  di convenzioni con associazioni
          regolarmente  iscritte  nel  registro di cui al comma 2 per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari  di  carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori  interculturali  al  fine di agevolare i rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai   diversi   gruppi   etnici,  nazionali,  linguistici  e
          religiosi;
                e) l'organizzazione  di corsi di formazione, ispirati
          a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
          prevenzione  di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi o
          razzisti,  destinati  agli  operatori degli organi e uffici
          pubblici  e  degli enti privati che hanno rapporti abituali
          con  stranieri  o  che  esercitano  competenze rilevanti in
          materia di immigrazione.
              2.  Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          gli   affari   sociali   un   registro  delle  associazioni
          selezionate   secondo  criteri  e  requisiti  previsti  nel
          regolamento di attuazione.
              3.  Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
          e  dagli  enti  locali,  allo  scopo di individuare, con la
          partecipazione   dei  cittadini  stranieri,  le  iniziative
          idonee   alla  rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono
          l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello
          straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale di
          coordinamento.  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del
          lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge
          inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
          favorire   la  partecipazione  degli  stranieri  alla  vita
          pubblica   e   la  circolazione  delle  informazioni  sulla
          applicazione del presente testo unico.
              4.  Ai  fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
          enti  e  delle  associazioni  nazionali maggiormente attivi
          nell'assistenza  e nell'integrazione degli immigrati di cui
          all'art.  3,  comma  1,  e  del collegamento con i Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle   problematiche   relative   alla   condizione  degli
          stranieri  immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli
          stranieri  immigrati  e delle loro famiglie, presieduta dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
                a) rappresentanti  delle  associazioni  e  degli enti
          presenti  nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
          delle  associazioni  che svolgono attivita' particolarmente
          significative  nel  settore dell'immigrazione in numero non
          inferiore a dieci;
                b) rappresentanti   degli  stranieri  extracomunitari
          designati  dalle associazioni piu' rappresentative operanti
          in Italia, in numero non inferiore a sei;
                c) rappresentanti   designati   dalle  confederazioni
          sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
          a quattro;
                d) rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni
          sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi
          settori economici, in numero non inferiore a tre;
                e) otto   esperti   designati   rispettivamente   dai
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, della
          pubblica  istruzione,  dell'interno, di grazia e giustizia,
          degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
                f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
          due   designati   dalle   regioni,   uno  dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
          province   italiane   (UPI)   e  quattro  dalla  Conferenza
          unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                g) due   rappresentanti   del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL);
                g-bis)  esperti  dei  problemi  dell'immigrazione  in
          numero non superiore a dieci.
              5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
          un supplente.
              6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
          in  analogia  con quanto disposto al comma 4, lettere a) b)
          c)  d)  e  g),  con  competenza  nelle  loro  materie  loro
          attribuite  dalla  Costituzione  e dalle leggi dello Stato,
          consulte   regionali   per   i   problemi   dei  lavoratori
          extracomunitari e delle loro famiglie.
              7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
          di  costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al
          comma 4 e dei consigli territoriali.
              8.  La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
          6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
          gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
          di  viaggio  per  coloro  che  non  siano  dipendenti dalla
          pubblica  amministrazione  e  non  risiedano nel comune nel
          quale hanno sede i predetti organi.".
              - Per il titolo del regolamento ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.
              - Il  comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
          n.  127,  e  successive  modificazioni e integrazioni cosi'
          recita:
              "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1,  e  4,  comma  1, della legge 19 novembre 1990, n.
          341,  anche  modificando  gli  ordinamenti  e  la durata di
          quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
          in   corrispondenza   di   attivita'  didattiche  di  base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".