Art. 2. Attivita' agevolabili 1. Ai soggetti beneficiari il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede il contributo di cui all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative soci della societa' finanziaria; b) promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche; d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di societa' partecipate. Tra i servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche le attivita' dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti finanziari e assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario. 2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le societa' finanziarie di cui all'articolo 1 presentano, con le modalita' e nei termini fissati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, apposita domanda riferita: a) in relazione all'attivita' di gestione dei fondi di garanzia interconsortili, di cui al comma 1, lettera a), alla richiesta di incremento di tali fondi; b) in relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), ai programmi finalizzati al miglioramento dei servizi resi alle imprese da parte dei soci delle predette societa' finanziarie, sulla base dei progetti proposti dai soci medesimi nonche' ai programmi delle societa' finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche; c) in relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera c), ai programmi riferiti a operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle predette societa' finanziarie; d) in relazione all'esercizio di attivita' di cui al comma 1, lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle societa' finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle societa' da esse partecipate.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato nelle note alle premesse.