Art. 2.
                        Attivita' agevolabili
  1.   Ai  soggetti  beneficiari  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato   concede   il   contributo  di  cui
all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attivita':
    a)  gestione  di fondi di garanzia interconsortili destinati alla
prestazione   di   controgaranzie  a  favore  dei  consorzi  e  delle
cooperative soci della societa' finanziaria;
    b)   promozione   di   interventi   necessari   al  miglioramento
dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
    c)  promozione  di interventi destinati a favorire le fusioni tra
consorzi   e   cooperative  di  cui  all'articolo  9,  comma  9,  del
decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697,  convertito  con  legge 29
novembre 1982, n. 887, e successive modifiche;
    d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica
agli  operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi,
anche mediante la costituzione di societa' partecipate. Tra i servizi
di  progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese
anche  le attivita' dirette allo studio, progettazione, promozione di
strumenti  finanziari  e  assicurativi  appositamente studiati per le
piccole e medie imprese del terziario.
  2.  Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3,
le  societa'  finanziarie  di  cui  all'articolo 1 presentano, con le
modalita' e nei termini fissati con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, apposita domanda riferita:
    a)  in  relazione all'attivita' di gestione dei fondi di garanzia
interconsortili,  di  cui  al  comma 1, lettera a), alla richiesta di
incremento di tali fondi;
    b)  in relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
lettera  b),  ai  programmi  finalizzati al miglioramento dei servizi
resi   alle  imprese  da  parte  dei  soci  delle  predette  societa'
finanziarie,  sulla  base  dei  progetti  proposti  dai soci medesimi
nonche'  ai  programmi  delle  societa'  finanziarie finalizzati alla
realizzazione di reti telematiche;
    c)  in relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
lettera  c),  ai  programmi  riferiti  a  operazioni  di  fusione che
coinvolgono i soci delle predette societa' finanziarie;
    d)  in  relazione  all'esercizio  di attivita' di cui al comma 1,
lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti
dalle  societa' finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle
societa' da esse partecipate.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1
          ottobre  1982,  n.  697,  convertito  con legge 29 novembre
          1982,  n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e' riportato nelle note
          alle premesse.