Art. 3.
                Misura e tipologia dell'agevolazione
  1.  Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e'
concesso  un contributo diretto ad incrementare la disponibilita' del
fondo  di  garanzia interconsortile delle societa' finanziarie di cui
all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore
dei  confidi  soci  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i
limiti  ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n.  248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266. Il contributo e' concesso nella misura massima di dieci volte la
consistenza  del  predetto  fondo  alla  data  di presentazione della
domanda  e  nel  limite  di  dieci  miliardi  per  ciascuna  societa'
finanziaria,  partecipata  da  trenta  confidi.  In  presenza  di una
partecipazione  di  confidi  in  misura superiore a 30, il contributo
statale  e'  aumentato  proporzionalmente  come  segue:  da  31  a 40
confidi,  contributo  massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi
contributo  massimo  di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo
massimo di 25 miliardi.
  2.  Con  riferimento alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  b),  per  i  programmi  ritenuti  agevolabili e' concesso un
contributo  riferito  ai progetti di investimento dei singoli soci di
cui   all'articolo   1,   comma  1,  lettera  c),  e  della  societa'
finanziaria.  Il  contributo  e'  concesso  in  relazione  a  ciascun
progetto  secondo  le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di
cui  alla  Comunicazione  96/C  68/06  della  Commissione  europea  e
successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per
cento  delle  spese ritenute ammissibili. Tale percentuale e' elevata
all'80  per  cento  per  i progetti relativi ai confidi ubicati nelle
aree  individuate  come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione
europea  1999/502/CE  del 1 luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE)
n.  1260/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili
riferite  ai  progetti  di  investimento  dei singoli soci o promossi
dalla  societa'  finanziaria  a  beneficio  dei  soci  stessi possono
riguardare:
    a) acquisto di elaboratori e programmi infor-matici;
    b)  partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto
all'attivita' consortile;
    c)  acquisizione  di  consulenze esterne in materia gestionale ed
organizzativa;
    d)  ottenimento  della  certificazione  di  qualita' in base alle
norme  ISO  9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o
del rating da parte di societa' autorizzate dalla Banca d'Italia.
  Le  spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore
massimo  del  cinquanta  per cento dei costi sostenuti e documentati.
Non  sono  ammissibili  le spese relative a imposte, interessi, oneri
accessori,  nonche'  le  spese amministrative e di gestione. Non sono
altresi' ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare
di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni
acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi
di  fabbrica.  I  progetti  di  investimento dei singoli soci e della
societa' finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla
data  di  concessione del contributo. Il contributo non e' cumulabile
con  altre  agevolazioni  concesse  in  relazione  alle  stesse spese
oggetto  dell'investimento  previste  da  leggi nazionali, regionali,
delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.
  3.  In  relazione  alle  attivita'  di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  per  i  programmi  ritenuti  agevolabili e' concesso un
contributo  diretto  ad  integrare  la  disponibilita'  del fondo del
consorzio  e/o  cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla
prestazione  di  garanzie  a favore delle imprese consorziate o socie
con  i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio
1999,  n.  248  di  attuazione  dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1997,  n.  266.  Il  contributo  e'  concesso nella misura massima di
cinque  volte  l'ammontare  del predetto fondo nel limite di lire tre
miliardi  per  ciascuna  operazione  di fusione. Non sono ammissibili
operazioni  di  fusione  realizzate  anteriormente all'anno solare di
presentazione  della  domanda  di  cui  all'articolo  2,  comma 2. Le
operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono
comunque  essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione
del contributo.
  4.  Con  riferimento alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  d),  per  i  programmi  ritenuti  agevolabili e' concesso un
contributo  riferito  ai  progetti  di  investimento  delle  societa'
finanziarie  e/o  di  societa'  appositamente  costituite partecipate
dalle  societa' finanziarie medesime. Il contributo e' concesso nella
misura,  con  le  modalita'  ed i criteri di cui al comma 2. Le spese
ammissibili possono riguardare:
    a)  acquisto  di  macchinari,  impianti  ed  attrezzature  varie,
compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa;
    b) acquisto di programmi informatici;
    c)  partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto
all'attivita' di progettazione e di assistenza tecnica;
    d)  acquisizione  di  consulenze  esterne  in materia gestionale,
organizzativa e finanziaria.
  Le  spese  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  sono complessivamente
ammissibili  fino  ad  un  valore  massimo  del  quaranta  per  cento
dell'investimento totale ammissibile.
  5.  Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle societa'
finanziarie  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si intende la
disponibilita' monetaria su un deposito bancario vincolato denominato
"deposito  fondo  di  garanzia  interconsortile  articolo  24 decreto
legislativo  n.  114 del 1998" costituito con risorse provenienti dal
patrimonio  della  societa'  e  da  appostarsi  in  un'apposita  voce
dell'attivo  patrimoniale.  Tale  deposito,  purche'  vincolato, puo'
essere  costituito  anche  attraverso titoli obbligazionari garantiti
dallo Stato.
 
          Note all'art. 3:
              - Con  riferimento  alla comunicazione 96/C 68/06 della
          Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni,
          si  fa  presente  che  il regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione  del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione
          degli   articoli 87   e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti
          d'importanza  minore  ("de  minimis  ), e' stato pubblicato
          nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001.
              - Il  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del
          21 giugno  1999,  recante  disposizioni  generali sui Fondi
          strutturali,  e'  stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del
          26 giugno 1999.