Art. 3. Misura e tipologia dell'agevolazione 1. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilita' del fondo di garanzia interconsortile delle societa' finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza del predetto fondo alla data di presentazione della domanda e nel limite di dieci miliardi per ciascuna societa' finanziaria, partecipata da trenta confidi. In presenza di una partecipazione di confidi in misura superiore a 30, il contributo statale e' aumentato proporzionalmente come segue: da 31 a 40 confidi, contributo massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo massimo di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi. 2. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo riferito ai progetti di investimento dei singoli soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e della societa' finanziaria. Il contributo e' concesso in relazione a ciascun progetto secondo le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i progetti relativi ai confidi ubicati nelle aree individuate come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione europea 1999/502/CE del 1 luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili riferite ai progetti di investimento dei singoli soci o promossi dalla societa' finanziaria a beneficio dei soci stessi possono riguardare: a) acquisto di elaboratori e programmi infor-matici; b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attivita' consortile; c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa; d) ottenimento della certificazione di qualita' in base alle norme ISO 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di societa' autorizzate dalla Banca d'Italia. Le spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori, nonche' le spese amministrative e di gestione. Non sono altresi' ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi di fabbrica. I progetti di investimento dei singoli soci e della societa' finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Il contributo non e' cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alle stesse spese oggetto dell'investimento previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 3. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilita' del fondo del consorzio e/o cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi per ciascuna operazione di fusione. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. 4. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo riferito ai progetti di investimento delle societa' finanziarie e/o di societa' appositamente costituite partecipate dalle societa' finanziarie medesime. Il contributo e' concesso nella misura, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 2. Le spese ammissibili possono riguardare: a) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa; b) acquisto di programmi informatici; c) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attivita' di progettazione e di assistenza tecnica; d) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale, organizzativa e finanziaria. Le spese di cui alle lettere c) e d) sono complessivamente ammissibili fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell'investimento totale ammissibile. 5. Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilita' monetaria su un deposito bancario vincolato denominato "deposito fondo di garanzia interconsortile articolo 24 decreto legislativo n. 114 del 1998" costituito con risorse provenienti dal patrimonio della societa' e da appostarsi in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale. Tale deposito, purche' vincolato, puo' essere costituito anche attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato.
Note all'art. 3: - Con riferimento alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis ), e' stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001. - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del 26 giugno 1999.