Art. 4. Modalita' di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societa' finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, e' presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, e' ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. 3. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo e' erogato alla societa' finanziaria. 4. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini dell'erogazione: a) per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, la stessa presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo con le modalita' di cui al comma 1, allegando idonea documentazione di spesa, cosi' come previsto dal successivo comma 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica la regolarita' formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla societa' finanziaria; b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando idonea documentazione di spesa secondo le indicazioni di cui al comma 7. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la societa' finanziaria accerta l'ammissibilita' e la regolarita' delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci. Sulla base di tale certificazione di spesa della societa' finanziaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci. 5. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata gia' realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La societa' finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarita' della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione. 6. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle societa' partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4. 7. Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle societa' partecipate, sia per la domanda di erogazione della societa' finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1. 8. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la societa' finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalita' stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1. 9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non puo' essere superiore a quello concesso.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: "Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva". - Il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse disponibili".