Art. 4.
                 Modalita' di richiesta, concessione
                  ed erogazione delle agevolazioni
  1.  La  domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di
dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre  2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta
dal  legale  rappresentante  o  procuratore  speciale  della societa'
finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di
quest'ultimo,  da un revisore dei conti iscritto al relativo registro
attestante   il   possesso  dei  requisiti  e  la  sussistenza  delle
condizioni   per  l'accesso  alle  agevolazioni,  e'  presentata  dal
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo
schema   approvato  con  decreto  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato.  Con  il medesimo decreto, che verra'
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del
commercio    e   dell'artigianato   individua   inoltre   l'eventuale
documentazione  da  allegare  alla predetta domanda e fissa i termini
per  la  presentazione  delle  domande  che  pertanto potranno essere
trasmesse a partire da tale data.
  2.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerta,    avvalendosi   della   procedura   automatica   ai   sensi
dell'articolo  4,  comma  4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123,  la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le
disponibilita'  finanziarie,  entro  trenta giorni dalla scadenza dei
termini  per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi
del  comma  1,  concede  il  contributo,  sulla  base delle richieste
effettivamente  pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di
risorse  finanziarie,  e'  ridotto  proporzionalmente  al  fabbisogno
conseguente alle domande presentate.
  3.  Con  riferimento  alle  domande di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera  a),  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  concessione, il
contributo e' erogato alla societa' finanziaria.
  4.  Con  riferimento  alle  domande di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), ai fini dell'erogazione:
    a)   per   i  progetti  realizzati  direttamente  dalla  societa'
finanziaria,  la  stessa  presenta  al  Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   entro   sessanta   giorni   dalla
realizzazione   degli   investimenti,   domanda   di  erogazione  del
contributo  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1, allegando idonea
documentazione  di spesa, cosi' come previsto dal successivo comma 7.
Il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
verifica  la regolarita' formale della domanda e la completezza della
documentazione  ed  entro  trenta  giorni dalla data di presentazione
della  domanda  di  erogazione,  eroga  l'agevolazione spettante alla
societa' finanziaria;
    b)  per  i  progetti  realizzati dai consorzi e dalle cooperative
soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel
programma  agevolato,  trasmettono  alla  societa' finanziaria, entro
sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione
allegando  idonea  documentazione  di spesa secondo le indicazioni di
cui  al  comma  7.  A partire dalla data di concessione e con cadenza
trimestrale  la  societa'  finanziaria  accerta l'ammissibilita' e la
regolarita'  delle  spese  sostenute  dai  singoli soci e presenta al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di
erogazione  relativa  ai  soli progetti ultimati in ciascun trimestre
dai  singoli  soci.  Sulla base di tale certificazione di spesa della
societa'  finanziaria,  il  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  entro  trenta  giorni  dalla data di presentazione
della  domanda  di  erogazione,  eroga  l'agevolazione  spettante  ai
singoli soci.
  5.  Con  riferimento  alle  domande di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera  c),  ai  fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa
risultante  dalla  fusione trasmette alla societa' finanziaria, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  realizzazione  dell'operazione  di
fusione  ovvero  dalla data di concessione del contributo nel caso in
cui  la  fusione sia stata gia' realizzata alla data di presentazione
della   domanda,   la   richiesta   di  erogazione  allegando  idonea
documentazione  secondo le indicazioni di cui al comma 7. La societa'
finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarita'
della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  domanda di erogazione secondo lo
schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione,
il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
trenta   giorni   dalla   data  di  presentazione  della  domanda  di
erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa
risultante dalla fusione.
  6.  Con  riferimento  alle  domande di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera  d),  ai  fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati
direttamente   dalla   societa'   finanziaria,  sia  per  i  progetti
realizzati  dalle  societa' partecipate, si rimanda a quanto indicato
al comma 4.
  7.  Gli  schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la
richiesta  di  erogazione  da  parte dei consorzi e delle cooperative
soci  e  delle societa' partecipate, sia per la domanda di erogazione
della societa' finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al
comma 1.
  8.  Con  riferimento  alle  domande di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere  b)  e  d),  a conclusione dell'intero programma agevolato ed
entro i successivi trenta giorni, la societa' finanziaria presenta al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato apposito
rendiconto finale, redatto secondo le modalita' stabilite con decreto
dal  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il
medesimo decreto di cui al comma 1.
  9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli
progetti  che  lo  compongono, l'ammontare dei contributi erogati non
puo' essere superiore a quello concesso.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente:
              "Art.   47 (Dichiarazioni   sostitutive   dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva".
              - Il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente:
              "4. Il  soggetto  competente  accerta esclusivamente la
          completezza  e  la  regolarita'  delle  dichiarazioni  e di
          quanto  previsto  dal  comma 3, registrate secondo l'ordine
          cronologico   di   presentazione.   Entro   trenta  giorni,
          l'intervento   e'   concesso   nei   limiti  delle  risorse
          disponibili".