Art. 5. Esclusioni 1. Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o piu' dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda e' respinta. 2. Sono motivi di esclusione: a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni; c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo; d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti.