Art. 5.
                             Esclusioni
  1.  Qualora  la  domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o
priva  di  uno o piu' dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti
salvi  i  casi  elencati  al  successivo  comma 2, invita il soggetto
richiedente  a  regolarizzare  o  ad  integrare  la  domanda entro il
termine  perentorio  di  trenta  giorni,  decorso  invano il quale la
domanda e' respinta.
  2. Sono motivi di esclusione:
    a)  la  compilazione  della  domanda  su schema diverso da quello
fissato    dal    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato;
    b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi
alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini
della concessione delle agevolazioni;
    c)  eventuali  modificazioni apportate al testo prestampato delle
dichiarazioni contenute nel modulo;
    d)  la  mancanza  della  firma  e/o  dell'autenticazione nei modi
previsti.