Art. 6. Controlli, revoche e sanzioni 1. Successivamente all'erogazione del contributo, e' effettuata l'attivita' di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla societa' finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l'attivita' di controllo e' estesa anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi soci della societa' finanziaria e alle societa' da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell'ambito dell'effettuazione di tale attivita', puo' essere richiesta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. L'attivita' di controllo e' conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le societa' finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonche' presso le societa' partecipate dalle societa' finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni. 3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. La revoca del contributo e' disposta qualora: a) il contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile della societa' finanziaria o del fondo del consorzio o cooperativa risultante dalla fusione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, non venga iscritto nell'apposito fondo previsto dall'articolo 3, comma 5, ovvero venga utilizzato per finalita' diverse da quelle per le quali e' stato concesso; b) non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione di garanzie e controgaranzie fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; c) i beni oggetto dei programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione; d) i programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) non vengano ultimati nei tempi previsti; e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio; f) i consorzi e le cooperative, le societa' finanziarie e le societa' da queste ultime partecipate abbiano beneficiato, per le medesime spese di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, di altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 5. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) delle societa' finanziarie e/o dei consorzi o cooperative risultanti da fusioni, il contributo concesso per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), non impegnato per la prestazione di garanzie deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione, scioglimento e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto". - Per il decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vedi note alle premesse.