Art. 6.
                    Controlli, revoche e sanzioni
  1.  Successivamente  all'erogazione  del  contributo, e' effettuata
l'attivita'  di  controllo degli elementi esposti nelle domande dalla
societa'  finanziaria  beneficiaria  degli  interventi. Relativamente
agli  interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d),
l'attivita'   di  controllo  e'  estesa  anche  ai  consorzi  e  alle
cooperative   di   garanzia   collettiva  fidi  soci  della  societa'
finanziaria  e alle societa' da quest'ultima partecipate. Ai medesimi
soggetti,  nell'ambito  dell'effettuazione  di  tale  attivita', puo'
essere  richiesta  l'eventuale  documentazione  ritenuta  necessaria.
L'attivita'   di   controllo  e'  conclusa  entro  centoventi  giorni
dall'erogazione  del  contributo,  con  la  comunicazione scritta del
relativo esito al soggetto beneficiario.
  2.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo'  effettuare  in  qualsiasi  momento ispezioni presso le societa'
finanziarie,  i  consorzi  e  le  cooperative soci, nonche' presso le
societa'  partecipate dalle societa' finanziarie medesime per i quali
sono state concesse le agevolazioni.
  3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino
l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle
agevolazioni,  il  Ministro  revoca  le medesime, che dovranno essere
restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  4. La revoca del contributo e' disposta qualora:
    a)  il  contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia
interconsortile  della societa' finanziaria o del fondo del consorzio
o  cooperativa risultante dalla fusione, di cui all'articolo 3, commi
1  e 3, non venga iscritto nell'apposito fondo previsto dall'articolo
3,  comma  5, ovvero venga utilizzato per finalita' diverse da quelle
per le quali e' stato concesso;
    b)  non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla
prestazione   di   garanzie  e  controgaranzie  fissati  dal  decreto
ministeriale  31  maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
    c)   i   beni  oggetto  dei  programmi  di  investimento  di  cui
all'articolo  2,  comma 2, lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o
distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della
domanda di erogazione;
    d)  i  programmi  di investimento di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di
cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) non vengano ultimati nei tempi
previsti;
    e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino
    l'insussistenza   delle  condizioni  previste  per  l'accesso  al
    beneficio;
f) i consorzi e le cooperative, le societa' finanziarie e le
societa'  da  queste  ultime  partecipate abbiano beneficiato, per le
medesime  spese  di  cui  all'articolo  3,  commi  2  e  4,  di altre
agevolazioni  previste  da leggi nazionali, regionali, delle province
autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.
  5.  Entro  sei  mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento,
liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma
1,   lettera  a)  delle  societa'  finanziarie  e/o  dei  consorzi  o
cooperative  risultanti  da  fusioni,  il  contributo concesso per le
attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettere a) e c), non
impegnato  per  la  prestazione  di  garanzie deve essere restituito,
comprensivo  degli  interessi  maturati  dalla  data  di  cessazione,
scioglimento  e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione
dovra'  avvenire  entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti,
al  netto  delle  insolvenze.  Anche dopo la scadenza di quest'ultimo
termine  devono  essere  restituite le somme eventualmente recuperate
dopo l'escussione delle garanzie.
 
          Note all'art. 6:
              - Il   testo   dell'art.   9,   comma 4,   del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente:
              "4. Nei   casi   di   restituzione  dell'intervento  in
          conseguenza  della  revoca  di  cui  al comma 3, o comunque
          disposta   per   azioni   o  fatti  addebitati  all'impresa
          beneficiaria,  e  della  revoca di cui al comma 1, disposta
          anche    in    misura    parziale   purche'   proporzionale
          all'inadempimento  riscontrato,  l'impresa  stessa versa il
          relativo  importo  maggiorato di un interesse pari al tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente alla data dell'ordinativo di
          pagamento,  ovvero  alla data di concessione del credito di
          imposta,  maggiorato  di cinque punti percentuali. In tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto".
              - Per il decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in
          attuazione  dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
          vedi note alle premesse.