Art. 7.
                   Risorse finanziarie disponibili
  1.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui all'articolo 4, comma 1, il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato determina
la  quota  delle  risorse  disponibili  da destinare a ciascuno degli
interventi  di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle necessarie
per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
  2.  Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2,
comma    1,    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato concede alle societa' finanziarie, convenzionalmente
e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7
per cento:
    a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
    b)  dell'importo  dell'agevolazione concessa in via definitiva in
relazione  a  ciascun  progetto  presentato  dai  consorzi  e/o dalle
cooperative  soci  e dalle societa' finanziarie per gli interventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
    c)  dell'importo  del contributo concesso in relazione a ciascuna
operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
    d)  dell'importo  dell'agevolazione concessa in via definitiva in
relazione  a ciascun progetto presentato dalle societa' finanziarie o
da  loro  partecipate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d).
  Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al
versamento   del  contributo  di  cui  all'articolo  3,  comma  1.  I
contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo
con  periodicita'  semestrale  entro il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun  anno.  Il  contributo complessivo a titolo di rimborso spese
concesso  a  ciascuna societa' finanziaria non dovra' comunque essere
superiore  a  lire  due  miliardi  per  ciascun  anno e per la durata
massima  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del primo
provvedimento  di  concessione  in  favore della societa' finanziaria
medesima.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 30 marzo 2001
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
  Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 53