Art. 7. Risorse finanziarie disponibili 1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle societa' finanziarie, convenzionalmente e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento: a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle societa' finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle societa' finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'articolo 3, comma 1. I contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo con periodicita' semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna societa' finanziaria non dovra' comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della societa' finanziaria medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 30 marzo 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 53