Art. 2.
     Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'

  1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  35  (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni
di  inizio,  variazione  e  cessazione attivita). - 1. I soggetti che
intraprendono  l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o  professione nel
territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione,
devono  farne  dichiarazione  entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali  dell'Agenzia  delle  entrate ovvero ad un ufficio provinciale
dell'imposta   sul   valore   aggiunto  della  medesima  Agenzia;  la
dichiarazione  e'  redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a
quelli  approvati  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.  L'ufficio  attribuisce al contribuente un numero di partita
I.V.A.  che  restera'  invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio  fiscale  fino al momento della cessazione dell'attivita' e
che   deve  essere  indicato  nelle  dichiarazioni,  nella  home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
  2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:
    a)  per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data
di  nascita,  il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e
l'eventuale ditta;
    b)  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche, la natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale,
o  in  mancanza  quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve
essere  inoltre  indicato  il  codice  fiscale  per  almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
    c)  per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della
stabile organizzazione;
    d)  il  tipo  e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in
cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di sedi secondarie, filiali,
stabilimenti,  succursali,  negozi,  depositi  e simili, il luogo o i
luoghi  in  cui  sono  tenuti  e  conservati  i libri, i registri, le
scritture  e  i  documenti prescritti dal presente decreto e da altre
disposizioni;
    e)   per   i   soggetti   che  svolgono  attivita'  di  commercio
elettronico,  l'indirizzo  del  sito  web  ed  i  dati identificativi
dell'internet service provider;
    f)  ogni  altro  elemento richiesto dal modello ad esclusione dei
dati   che   l'Agenzia   delle  entrate  e'  in  grado  di  acquisire
autonomamente.
  3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2
o  di  cessazione  dell'attivita',  il contribuente deve entro trenta
giorni  farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento  del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo
giorno  successivo  alla  data  in  cui  si e' verificata. In caso di
fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali  che  comportano  l'estinzione del soggetto d'imposta, la
dichiarazione  e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla
trasformazione.
  4.   In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  il  termine  per  la
presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3 decorre dalla
data  di  ultimazione  delle  operazioni  relative  alla liquidazione
dell'azienda,  per  le quali rimangono ferme le disposizioni relative
al   versamento   dell'imposta,   alla  fatturazione,  registrazione,
liquidazione  e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi   conto   anche  dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del  n.  5)
dell'articolo  2,  da  determinare  computando  anche  le  operazioni
indicate  nell'ultimo  comma  dell'articolo 6, per le quali non si e'
ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
  5. I  soggetti  che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o
professione,  se  ritengono  di  realizzare  un  volume  d'affari che
comporti  l'applicazione  di  disposizioni  speciali ad esso connesse
concernenti  l'osservanza  di  adempimenti  o  di criteri speciali di
determinazione  dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di
inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono
osservare  la  disciplina  stabilita  in relazione al volume d'affari
dichiarato.
  6. Le  dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate
in  via  telematica  secondo  le  disposizioni  di  cui ai commi 10 e
seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,  direttamente ad uno degli
uffici  di  cui  al  comma  1.  Le dichiarazioni medesime possono, in
alternativa,  essere  inoltrate  in  unico esemplare a mezzo servizio
postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita'
del    soggetto    dichiarante   mediante   allegazione   di   idonea
documentazione;  in  tal caso si considerano presentate nel giorno in
cui risultano spedite.
  7. L'ufficio  rilascia  o  invia  al  contribuente  certificato  di
attribuzione   della   partita   IVA  o  dell'avvenuta  variazione  o
cessazione   dell'attivita'  e  nel  caso  di  presentazione  diretta
consegna  la  copia  della  dichiarazione al contribuente debitamente
timbrata.
  8. I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel  registro delle imprese
ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative  (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9
del  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge
29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia di istituzione del registro
delle  imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle
dichiarazioni   di   cui   al   presente   articolo   presentando  le
dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale
trasmette  i  dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle entrate e
rilascia  apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di   inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle  imprese
comunica  al  contribuente il numero di partita IVA attribuito in via
telematica dall'Agenzia delle entrate.
  9. Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
essere  stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di
inizio,   variazione   e   cessazione   attivita'   sono   presentate
esclusivamente  all'ufficio  del registro delle imprese ovvero in via
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
  10. Le  dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere
presentate  in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite
i  soggetti  di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998;  in  tal  caso  si
considerano  presentate  nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle  entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si
considera  concluso  nel  giorno in cui e' completata la ricezione da
parte  dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle
dichiarazioni  e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
  11. I  soggetti  incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,
restituiscono   al   contribuente   una   copia  della  dichiarazione
attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via
telematica  e  rilasciano  la  certificazione restituita dall'Agenzia
delle  entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso
di   inizio  attivita',  il  numero  di  partita  IVA  attribuito  al
contribuente.
  12. In  caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica
si  applicano  ai  fini  della  sottoscrizione le disposizioni di cui
all'articolo  1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998.
  13. I  soggetti  di  cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  incaricati  della
predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente articolo,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
  14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le
disposizioni   previste  per  la  conservazione  delle  dichiarazioni
annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  15. Le  modalita'  tecniche di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni   previste   dal   presente  articolo  ed  i  tempi  di
attivazione  del  servizio  di trasmissione telematica sono stabiliti
con   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.".
 
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive il testo vigente degli articoli 7 (come
          modificato  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  16 settembre  1996, n. 559) e 9 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,
          recante  il  regolamento  di  attuazione del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              "Art.  7  (Registro  delle  imprese).  - 1. Il registro
          delle  imprese,  tenuto  secondo  il  modello approvato con
          decreto  del Ministero dell'industria, e' unico e comprende
          le sezioni speciali.
              2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
                a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
                  1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice
          civile;
                  2)  le  societa'  di  cui  all'art. 2200 del codice
          civile;
                  3)  i  consorzi  di  cui  all'art.  2612 del codice
          civile  e  le  societa' consortili di cui all'art. 2615-ter
          del codice civile;
                  4)  i  gruppi europei di interesse economico di cui
          al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
                  5)   gli   enti  pubblici  che  hanno  per  oggetto
          esclusivo  o  principale  un'attivita'  commerciale, di cui
          all'art. 2201 del codice civile;
                  6)   le  societa'  che  sono  soggette  alla  legge
          italiana  ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995,
          n. 218;
                  7)  gli  imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
          del codice civile;
                  8)  i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del
          codice civile;
                  9)  le  societa'  semplici di cui all'art. 2251 del
          codice civile;
                b) gli atti previsti dalla legge.
              3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma
          2  sono  iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del
          registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti
          nella  sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli
          partecipanti   alle   comunioni  tacite  familiari  di  cui
          all'art.  230-bis,  ultimo  comma,  del codice civile, sono
          iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei
          piccoli   imprenditori   o  in  quella  degli  imprenditori
          agricoli.
              4.  Le  persone  fisiche,  le  societa'  e  i  consorzi
          iscritti  negli  albi  di  cui alla legge 8 agosto 1985, n.
          443,  sono  altresi'  annotati in apposita sezione speciale
          per le imprese artigiane.
              5.  La  bollatura  e  la  numerazione dei libri e delle
          scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del
          codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a
          fini  di  mera  ricognizione  dell'avvenuta  formalita'. La
          bollatura   e  la  numerazione  eseguite  dal  notaio  sono
          comunicate   all'ufficio   entro  il  mese  successivo.  La
          numerazione   di   ogni  libro  o  scrittura  contabile  e'
          progressiva  per  ciascun  imprenditore  ad  eccezione  dei
          libri-giornale   sezionali   per  i  quali  ogni  libro  ha
          numerazione separata e progressiva.
              6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e'
          annuale   e  progressiva,  e  comprende  anche  le  sezioni
          speciali".
              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita' economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b)  gli  imprenditori  con sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 della legge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  norme  in materia di
          riordino  delle camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  e l'istituzione del registro delle imprese,
          come  modificato  dal  decreto dell'art. 15 del decreto del
          Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia".
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente della camera di commercio.
              L'atto  di  nomina del conservatore e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4. (Abrogato).
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono  stabilite le norme di attuazione del presente
          articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10,
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Per  il  riferimento  all'art. 3, commi 2-bis e 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322, si veda la nota all'art. 1.
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998, n. 322
          "Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art.
          1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1999, n. 542 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 marzo 2000, n. 100:
              "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
          in  materia  di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
          pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
          con  decreto  dirigenziale,  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  15 febbraio  e  da  utilizzare per le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  del valore della produzione
          relative  all'anno  precedente  ovvero,  in caso di periodo
          d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre dell'anno
          precedente   a   quello  di  approvazione.  Il  decreto  di
          approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione dei sostituti
          d'imposta  di  cui  all'art.  4,  comma 1, e dei modelli di
          dichiarazione  di  cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 ottobre dell'anno
          precedente  a  quello in cui i modelli stessi devono essere
          utilizzati.
              2.  I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
          formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via
          telematica.  I  modelli cartacei necessari per la redazione
          delle  dichiarazioni  presentate  dalle persone fisiche non
          obbligate  alla  tenuta  delle  scritture contabili possono
          essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici comunali.
          Con  decreto  dirigenziale  possono  essere stabilite altre
          modalita'  di  distribuzione o di invio al contribuente dei
          modelli di dichiarazione e di altri stampati.
              3.   La   dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale   o   negoziale.   La   nullita'  e'  sanata  se  il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
              4.  La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   e'   sottoscritta,   a   pena  di  nullita',  dal
          rappresentante   legale,   e  in  mancanza  da  chi  ne  ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante
          negoziale.  La  nullita'  e' sanata se il soggetto tenuto a
          sottoscrivere  la  dichiarazione  vi  provvede entro trenta
          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
              5.   La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          presso   i   quali   esiste  un  organo  di  controllo,  e'
          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo
          costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta di organo
          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione
          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui
          all'art.  9,  comma  5, del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 471, e successive modificazioni.
              6.  In caso di presentazione della dichiarazione in via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione
          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".