(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, n. 347. 
 
All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: "approvato"  e'
sostituita dalla seguente: "sancito". 
 
All'articolo 2: 
 
al  comma  1,  seconda  periodo,  le  parole:  "prevedono,   inoltre,
l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni" sono  sostituite  dalle
seguenti: ", inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare"; 
 
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
 
"1-bis. Al fine del  contenimento  della  spesa  sanitaria,  pur  nel
rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente  normativa
in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli  stessi
possono  essere  smaltiti  attraverso  procedimenti  di  disinfezione
mediante prodotti registrati presso il  Ministero  della  salute  che
assicurino un abbattimento della carica batterica  non  inferiore  al
99,999 per cento e nel pieno  rispetto  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626,  in  materia  di  sicurezza  e  salute  degli
operatori. I rifiuti sanitari speciali non  tossico-nocivi,  dopo  un
procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore,  o
sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di
sistemi di monitoraggio e controllo delle  fasi  di  sterilizzazione,
possono essere assimilati ai rifiuti urbani"; 
 
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "decidere"  sono  inserite
le seguenti: ", con proprio provvedimento,"; 
 
al comma 3, dopo le parole: "per beni  e  servizi,"  e'  inserita  la
seguente: "e"; 
 
al comma 5, nell'alinea, le parole: "dopo il comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "dopo il comma 5" e le  parole:  "6-bis",  "6-ter"  e
"6-quater" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 
"5-bis", "5-ter" e "5-quater"; 
 
dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
 
"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,
prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data  dal  1
febbraio 2002"". 
 
All'articolo 3: 
 
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
 
"a) per stabilire l'obbligo delle aziende  sanitarie  ed  ospedaliere
nonche' delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio
economico;"; 
 
ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: "ed integrazioni" sono soppresse; 
 
il comma 5 e' soppresso. 
 
All'articolo 4: 
 
al comma 3, le parole: "Stato-regioni  2001"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1"; 
 
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
 
"3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga  ai  termini  ed  alle
modalita' previste dall'articolo 50, comma 3,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  ed  all'articolo  24,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni
possono  disporre  la  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare
i tributi  regionali  di  cui  all'articolo  23  del  citato  decreto
legislativo n. 504 del 1992 con propri  provvedimenti  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La  maggiorazione
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e'  determinata  con  legge
regionale". 
 
All'articolo 6: 
 
al comma 1, le parole: "ed un migliore rapporto tra costi e benefici"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio delle  categorie
terapeutiche omogenee"; e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri,  da  adottare
entro il 30 novembre,  su  proposta  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  definiti  i  livelli
essenziali di  assistenza,  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni". 
 
All'articolo 7: 
 
al comma 1, le  parole:  "A  decorrere  dal  1  novembre  2001"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 dicembre 2001"; 
 
al comma 2, la parola: "spedizione"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"presentazione, da parte dell'assistito,"; 
 
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con  l'eccezione  dei
pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie". 
 
All'articolo 8, comma 1: 
 
la lettera a) e' soppressa; 
 
alla lettera b), la parola: "b)" e' sostituita dalla seguente:  "a)";
le parole: "dei medicinali di cui alla lettera  a)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle categorie  di  medicinali  che  richiedono  un
controllo ricorrente del paziente"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "con  le  medesime  modalita'  previste   per   la
distribuzione  attraverso  le  strutture   aziendali   del   Servizio
sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione"; 
 
alla lettera c), la parola: "c)" e' sostituita dalla seguente: "b)"; 
 
alla lettera d), la parola: "d)" e' sostituita dalla seguente:  "c)";
le  parole:  "dimissione  del"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dimissione dal". 
 
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
 
"Art. 9. - (Numero di confezioni prescrivibili per singola  ricetta).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal  comma  12  dell'articolo  85
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei  medicinali
destinati al trattamento delle patologie individuate dai  regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,  e'  limitata  al  numero
massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non  puo'  comunque
superare i sessanta giorni di terapia. 
2. Sono abrogati il comma 6  dell'articolo  1  del  decreto-legge  30
maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 467, nonche' il primo e il secondo periodo del  comma
9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 
3. Limitatamente ai medicinali a base di  antibiotici  in  confezione
monodose ai medicinali a base di interferone a  favore  dei  soggetti
affetti  da   epatite   cronica   e   ai   medicinali   somministrati
esclusivamente  per  fleboclisi  e'  confermata  la  possibilita'  di
prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo  9,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati  nella  terapia  del
dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,  e'  consentita  la
prescrizione  in  un'unica  ricetta  di  un  numero   di   confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni". 
 
Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
 
"Art. 9-bis. - (Medicinali non soggetti a ricetta medica).  -  1.  Le
confezioni esterne dei  medicinali  non  soggette  a  ricetta  medica
immesse sul mercato a partire dal  1  marzo  2002  devono  recare  un
bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da
parte del consumatore; il bollino  sara'  definito  con  decreto  non
regolamentare del Ministro della salute  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei
cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia". 
 
All'articolo 10: 
 
al comma 1, lettera a), la parola: "terapeutiche" e' soppressa. 
 
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
 
"Art. 11. - (Percentuale di sconto a carica delle farmacie). - 1.  Il
terzo e quarto periodo dell'articolo 1,  comma  40,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo
2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive  modificazioni,  con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote
di sconto di cui all'articolo 2, comma 1,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549. Per le  farmacie  con  fatturato  annuo  in  regime  di
Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore  a  lire
500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono  ridotte
in misura pari al 60 per cento"". 
 
Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: 
 
"Art. 11-bis. - (Monitoraggio). - 1. Il Ministro della salute  ed  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  verificano  periodicamente
l'attuazione  del  presente  decreto  con   particolare   riferimento
all'andamento della spesa farmaceutica".