IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali le societa' destinatarie dei conferimenti e le societa' conferenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto; Visto l'articolo 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 della stessa legge anche ai soggetti desti-natari dei conferimenti disciplinati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358; Visto l'articolo 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le modalita' di attribuzione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'articolo 21, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 della predetta legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-8674/UCL, del 30 luglio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti e oggetto 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti, nonche' le societa' che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive previste, rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 10 dicembre 2000. 2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla societa' conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra societa', l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, e' applicata da detta societa'.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 17, commi 1 e 3 e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.