Art. 2.
                        Societa' conferitarie
  1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della
legge  n.  342 del 2000, puo' essere applicata, rispettivamente nella
misura  del  19  e  del  15  per  cento,  come  previsto del medesimo
articolo 17,  comma  1, sull'intera differenza tra il valore dei beni
ricevuti  a  seguito  dei  conferimenti,  quale  risulta dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre
2000,   e   il   loro   costo   fiscalmente  riconosciuto  alla  fine
dell'esercizio stesso.
  2.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta  sostitutiva,  la
differenza  di  cui  all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342
del  2000,  va  computata  con  riferimento  a tutti i beni ricevuti,
compreso,   come   previsto   del   medesimo  articolo 17,  comma  1,
l'avviamento  e  deve  essere  assunta al netto dei minori valori dei
beni  ricevuti  in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo
fiscalmente  riconosciuto, nonche' al netto delle maggiori passivita'
e  fondi  per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento,
per  gli  importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo
all'esercizio  chiuso  anteriormente  alla data del 10 dicembre 2000.
Tale  differenza  e'  considerata  costo fiscalmente riconosciuto dei
beni  cui  la  stessa  e'  riferibile  e  i  minori valori nonche' le
maggiori passivita' e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al
termine  dell'esercizio  in  corso  alla  data  del  10 dicembre 2000
l'ammontare  complessivo  degli  accantonamenti per rischi su crediti
fiscalmente  dedotti  o  che  siano  considerati tali eccede il 5 per
cento  del  valore  di bilancio dei crediti, aumentato dell'ammontare
delle  svalutazioni dell'esercizio, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
  3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell'articolo 17,
comma  1, della legge n. 342 del 2000, la differenza netta, di cui al
comma  2,  assoggettata  ad  imposta  sostitutiva e' considerata, per
l'ente   o   la  societa'  conferente,  come  previsto  dal  medesimo
articolo 17, comma 2, secondo periodo, costo fiscalmente riconosciuto
delle  azioni  ricevute  a  seguito  dei  conferimenti. Come previsto
dall'articolo 17,  comma  2,  terzo  periodo,  della legge n. 342 del
2000,  per  il  medesimo  ammontare  si  considerano  assoggettati ad
imposta  le  riserve  o  fondi  costituiti dall'ente o dalle societa'
conferenti   a  fronte  dei  maggiori  valori  iscritti  in  sede  di
conferimento  quali  risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla
data  del  10 dicembre 2000. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti  siano  state conferite ad altra societa', la differenza
netta  assoggettata  ad  imposta  sostitutiva  ai  sensi del predetto
articolo 17,  comma  1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto
anche  delle  azioni  ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del
secondo conferimento.
  4.   Ove   le   azioni   rivenienti   dai   conferimenti   previsti
dall'articolo 7,  commi  2  e  5,  della legge n. 218 del 1990, siano
state  conferite  ad  altra  societa', la differenza netta, di cui al
comma    2,    assoggettata   ad   imposta   sostitutiva   ai   sensi
dell'articolo 17,  commi  1  e  3,  della  legge  n. 342 del 2000, e'
considerata  altresi',  come previsto dal medesimo articolo 17, comma
2,  ultimo  periodo,  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni
ricevute dalla medesima societa'.
  5.  Qualora  i  beni  ricevuti  a seguito dei conferimenti previsti
dall'articolo 7,  commi  2  e  5,  della legge n. 218 del 1990, siano
stati  conferiti  ad  altra  societa', la differenza netta, di cui al
comma    2,   assoggettata   ad   imposta   sostitutiva,   ai   sensi
dell'articolo 17,   comma   1,  della  legge  n.  342  del  2000,  e'
considerata  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni ricevute
dalla  societa'  conferente  e  delle  azioni  ricevute  dall'ente  o
societa'  che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima
societa'.  Per  il  medesimo ammontare si considerano assoggettati ad
imposta  le  riserve  o  fondi  costituiti dall'ente o dalle societa'
conferenti   a  fronte  dei  maggiori  valori  iscritti  in  sede  di
conferimento  quali  risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla
data del 10 dicembre 2000.
  6.  Il  maggior  costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi
dei  commi  3, 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del
loro  valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo
di gestione chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 della legge 21 novembre
          2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge
          30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.