Art. 2. Societa' conferitarie 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, puo' essere applicata, rispettivamente nella misura del 19 e del 15 per cento, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, sull'intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell'esercizio stesso. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la differenza di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, va computata con riferimento a tutti i beni ricevuti, compreso, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, l'avviamento e deve essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto, nonche' al netto delle maggiori passivita' e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento, per gli importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Tale differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile e i minori valori nonche' le maggiori passivita' e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al termine dell'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali eccede il 5 per cento del valore di bilancio dei crediti, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la societa' conferente, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, secondo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del secondo conferimento. 4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, e' considerata altresi', come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, ultimo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente e delle azioni ricevute dall'ente o societa' che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. 6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.