Art. 3.
                         Societa' conferenti
  1.  Le  societa'  conferenti  che  hanno  effettuato  operazioni di
conferimento  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 218
del  1990,  possono  assoggettare  all'imposta sostitutiva del 19 per
cento  prevista  dall'articolo 18,  comma 1,  della  legge n. 342 del
2000,  l'intera  differenza,  come previsto dal medesimo articolo 18,
comma 1,  tra  il  valore  delle  azioni  ricevute  quale risulta dal
bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso anteriormente alla data del
10 dicembre  2000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine
dell'esercizio stesso.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  societa'  conferitaria  abbia applicato
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n.
342 del 2000, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute
dalla  societa'  conferente, di cui al comma precedente, e' aumentato
della  differenza  netta  assoggettata  ad  imposta sostitutiva dalla
societa' conferitaria.
  3.  Come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 342 del
2000,  la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dei
commi  1  e  2  e'  considerata  costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni ricevute dalla societa' conferente. Per il medesimo ammontare,
al   netto   dell'imposta   sostitutiva   versata,   si   considerano
assoggettati  ad imposta le riserve o fondi costituiti dalle societa'
conferenti   a  fronte  dei  maggiori  valori  iscritti  in  sede  di
conferimento  quali  risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla
data del 10 dicembre 2000.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  testo  dell'art.  7,  comma  5,  della legge
          30 luglio1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  18 della legge 21 novembre
          2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.