Art. 4. Fusioni 1. Nei casi di fusione tra la societa' destinataria dei conferimenti e la societa' conferente, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della stessa legge, e' applicata, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, sull'intera differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio per effetto del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per il medesimo ammontare su cui e' stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000. 2. Se le azioni o quote ricevute dalla societa' conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva e' applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento, sulla differenza tra il valore dei beni della societa' fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto. 3. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del 2000, nell'ipotesi di fusione tra la societa' destinataria dei conferimenti e la societa' conferente, qualora la societa' conferitaria o la societa' risultante dalla fusione abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' applicata, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18, dalla societa' risultante dalla fusione sull'intera consistenza delle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale risulta dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre del 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: "1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. (Omissis). 3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente".