Art. 4.
                               Fusioni
  1.   Nei   casi   di  fusione  tra  la  societa'  destinataria  dei
conferimenti  e la societa' conferente, di cui all'articolo 17, comma
4,  della  legge  n.  342  del  2000,  l'imposta  sostitutiva, di cui
all'articolo 17,  commi 1 e 3, della stessa legge, e' applicata, come
previsto  dal  medesimo  articolo 17, comma 4, sull'intera differenza
tra  il  valore  dei  beni  della  societa'  conferitaria iscritti in
bilancio  per  effetto  del  conferimento e il loro costo fiscalmente
riconosciuto.  Le  riserve  o  fondi costituiti a fronte dei maggiori
valori  iscritti  in sede di conferimento si considerano assoggettati
ad  imposta  per  il  medesimo  ammontare  su  cui e' stata applicata
l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
n. 342 del 2000.
  2.  Se  le  azioni  o quote ricevute dalla societa' conferitaria in
dipendenza  dei  conferimenti  previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5,
della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per
effetto  di  operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva
e' applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 del presente
regolamento,  sulla  differenza tra il valore dei beni della societa'
fusa  o  scissa  iscritti  in  bilancio  e  il loro costo fiscalmente
riconosciuto.
  3.  Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del
2000,  nell'ipotesi  di  fusione  tra  la  societa'  destinataria dei
conferimenti   e   la   societa'   conferente,  qualora  la  societa'
conferitaria  o  la  societa'  risultante  dalla  fusione  abbia gia'
applicato  l'imposta  sostitutiva  nella  misura  del 14 per cento ai
sensi  dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85,   e  successive  modificazioni,  l'imposta  sostitutiva,  di  cui
all'articolo 18,  comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' applicata,
ai  sensi  del  successivo  comma 3  dell'articolo 18, dalla societa'
risultante  dalla  fusione  sull'intera  consistenza  delle riserve o
fondi  costituiti  dalla  societa'  conferente  a fronte dei maggiori
valori  iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale
risulta  dal  bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre
2000.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  commi 1, 3 e 4, della
          legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge
          30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre del
          2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Si  trascrive il testo dell'art. 23, commi 1 e 3, del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  recante "Misure
          urgenti  per  il  risanamento  della finanza pubblica e per
          l'occupazione   nelle   aree   depresse",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85:
              "1.  Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti
          dall'art.  7,  commi  2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n.
          218,  possono  applicare  in  tutto  o  in parte un'imposta
          sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone
          giuridiche  e  dell'imposta locale sui redditi nella misura
          del  18  per  cento sulla differenza tra il valore dei beni
          ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione
          dei   titoli   diversi   dalle  partecipazioni  costituenti
          immobilizzazioni  finanziarie nonche' dell'avviamento, e il
          loro   costo   fiscalmente   riconosciuto.   L'applicazione
          dell'imposta   deve,  comunque,  riguardare  tutti  i  beni
          appartenenti  alla medesima categoria omogenea. Come valore
          dei  beni si assume quello risultante dal bilancio relativo
          all'esercizio  chiuso anteriormente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2. (Omissis).
              3.  Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in
          luogo  dell'imposta  sostitutiva  ivi  prevista, un'imposta
          sostitutiva  in misura pari al 14 per cento. In tal caso la
          differenza  assoggettata  all'imposta  sostitutiva  non  e'
          riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
          conferente".