Art. 5.
Societa'   conferitarie   ai   sensi   dell'articolo  4  del  decreto
                 legislativo 8 ottobre 1997, n. 358
  1. Le societa' destinatarie dei conferimenti di cui all'articolo 4,
comma 1,  del  decreto  legislativo  8 ottobre  1997, n. 358, possono
applicare le imposte sostitutive previste dall'articolo 17, commi 1 e
3, della legge n. 342 del 2000, con le modalita' e con gli effetti di
cui    all'articolo 2    del    presente    regolamento.    Ai   fini
dell'applicazione   del  disposto  del  terzo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 2  del  presente  regolamento,  per  i soggetti diversi
dagli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui al decreto legislativo
27 gennaio  1992, n. 87, concorre a formare il reddito dell'esercizio
l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  dei  crediti  e  degli
accantonamenti  per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano
considerati  tali che eccede il 5 per cento del valore nominale o del
costo di acquisizione dei crediti.
  2.  Nel caso in cui la societa' conferente abbia costituito riserve
o  fondi  a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
in sede di conferimento, gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2,
terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, si producono ai soli fini
della  determinazione,  ai  sensi  dell'articolo 20,  comma  1, della
stessa  legge,  dell'ammontare  delle  imposte  di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 105   del   testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito d'imposta.
  3.  A  seguito  dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, all'aumento di
patrimonio  netto,  per  la  parte  eccedente  il  valore fiscalmente
riconosciuto dei beni conferiti, iscritto dalla societa' conferitaria
in  sede  di  conferimento  ed  ancora risultante dal bilancio chiuso
anteriormente  alla  data  del  10  dicembre  2000,  nei limiti della
differenza   netta  assoggettata  ad  imposta  sostitutiva  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  2 del presente regolamento, non si applicano
le   disposizioni   di  cui  all'articolo 4,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 358 del 1997.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto
          legislativo  8 ottobre  1997,  n.  358  v.  nelle note alle
          premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  commi 1, 2 e 3, della
          legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 recante
          "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti
          annuali  ed ai conti consolidati delle banche e degli altri
          istituti   finanziari,  e  della  direttiva  n.  89/117/CEE
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti  contabili  delle  succursali,  stabilite  in uno
          Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
          sede   sociale  fuori  di  tale  Stato  membro",  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
          1992.
              - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma  1, della legge
          21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 105, commi 2 e 3, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
              "2.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di  cui  alla
          lettera   a)   del  comma  1  le  imposte  liquidate  nelle
          dichiarazioni  dei redditi, salvo quanto previsto al numero
          2)  del  comma  4,  le imposte liquidate ai sensi dell'art.
          36-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, ed iscritte in ruoli non piu'
          impugnabili   ovvero  derivanti  da  accertamenti  divenuti
          definitivi,  nonche'  le  imposte  applicate  a  titolo  di
          imposta  sostitutiva.  Ai  fini del presente comma si tiene
          conto  delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
          la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
          esercizio,  delle  riserve  e  degli altri fondi diversi da
          quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
          riduzioni  del capitale che si considerano distribuzione di
          utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
              3.  In  caso di distribuzione degli utili di esercizio,
          in  deroga  alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
          2,  concorre  a  formare l'ammontare di cui alla lettera a)
          del  comma  1  l'imposta  liquidata nella dichiarazione dei
          redditi  del  periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
          se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di
          distribuzione.   La  disposizione  precedente  si  applica,
          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in
          sospensione   d'imposta,   avendo   a   tal  fine  riguardo
          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale
          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
          dell'imposta   liquidata  per  detti  periodi,  il  credito
          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi
          copertura,  la  societa'  o l'ente e' tenuto ad effettuare,
          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente
          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4,  comma 3, del
          decreto legislativo n. 358 del 1997 recante "Riordino delle
          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni":
              "3.  Qualora  non  sia  esercitata  l'opzione di cui al
          comma   2,  l'aumento  di  patrimonio  netto  del  soggetto
          conferitario   a  seguito  del  conferimento  si  considera
          formato  con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera
          e),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.  917,  concernente  la  tassazione  degli  utili
          derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, per la
          parte   che   eccede  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
          dell'azienda conferita".