Art. 6. Effetti fiscali 1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 19 della legge n. 342 del 2000, e' considerata, come previsto, rispettivamente, dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali e' stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990. 2. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, deve essere indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.
Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 18, commi 1 e 2, 19, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato". - Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". "Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione". - Il testo vigente dell'art. 2217 del codice civile, come modificato dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 357 del 10 giugno 1994, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, e' il seguente: "Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, "Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili": "1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".