Art. 6.
                           Effetti fiscali
  1.  La  differenza  assoggettata  ad  imposta  sostitutiva ai sensi
dell'articolo 17,   commi   1   e  3,  dell'articolo 18,  comma 1,  e
dell'articolo 19  della  legge  n. 342 del 2000, e' considerata, come
previsto,  rispettivamente,  dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18,
comma  2,  costo  fiscalmente  riconosciuto dei beni e delle azioni a
decorrere  dall'esercizio  in corso alla data del 10 dicembre 2000. A
decorrere   dal   medesimo   esercizio,  le  spese  di  manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67,
comma  7,  del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i
quali  e'  stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le
quote  di  ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al
nuovo  costo  aumentato  delle  quote  di  ammortamento  stanziate in
bilancio e non dedotte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge
n. 218 del 1990.
  2.  Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ovvero  nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice
civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  dicembre  1996, n. 695, deve essere indicato il
nuovo  costo  fiscalmente  riconosciuto  attribuito ai beni e quello,
aumentato  ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate
le quote di ammortamento.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 18,
          commi  1  e  2, 19, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v.
          nelle note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  67, comma 7, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
              "7.    Le    spese    di   manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del
          costo  complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
          quale  risulta  all'inizio  dell'esercizio dal registro dei
          beni  ammortizzabili;  per le imprese di nuova costituzione
          il  limite  percentuale si calcola, per il primo esercizio,
          sul    costo    complessivo   quale   risulta   alla   fine
          dell'esercizio;  per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di
          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori
          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  diversi  criteri  e modalita' di
          deduzione.  Resta  ferma la deducibilita' nell'esercizio di
          competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
          terzi  per  la  manutenzione  di  determinati beni, del cui
          costo  non  si  tiene conto nella determinazione del limite
          percentuale sopra indicato".
              - Per  il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  della legge
          30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 16 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          recante  "Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi".
              "Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa',
          gli  enti  e  gli imprenditori commerciali, di cui al primo
          comma  dell'art.  13, devono compilare il registro dei beni
          ammortizzabili   entro   il   termine   stabilito   per  la
          presentazione della dichiarazione.
              Nel   registro  devono  essere  indicati,  per  ciascun
          immobile  e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici
          registri,  l'anno  di acquisizione, il costo originario, le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella  misura  raggiunta  al  termine del periodo d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per
          i  beni  diversi da quelli indicati nel comma precedente le
          indicazioni  ivi  richieste  possono  essere effettuate con
          riferimento  a  categorie  di  beni  omogenee  per  anno di
          acquisizione  e  coefficiente  di  ammortamento. Per i beni
          gratuitamente   devolvibili   deve   essere   distintamente
          indicata   la   quota  annua  che  affluisce  al  fondo  di
          ammortamento finanziario.
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione".
              - Il  testo  vigente  dell'art. 2217 del codice civile,
          come  modificato  dall'art.  7-bis del decreto-legge n. 357
          del  10 giugno  1994, convertito in legge 8 agosto 1994, n.
          489, e' il seguente:
              "Art.  2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
          deve  redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la  valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
          all'impresa,  nonche'  delle  attivita'  e delle passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
              L'inventario  si  chiude con il bilancio e con il conto
          dei  profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con
          evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
          subite.  Nelle  valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
              L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
          entro  tre  mesi  dal  termine  per  la presentazione della
          dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2,  comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.
          695,  "Regolamento  recante  norme  per  la semplificazione
          delle scritture contabili":
              "1.  Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni
          ammortizzabili,   di   cui  all'art.  16  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          possono  essere eseguite anche nel libro degli inventari di
          cui  all'art.  2217  del  codice  civile  o, per i soggetti
          indicati  nell'art.  79  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, nel registro degli
          acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".