Art. 7.
                Applicazione dell'imposta sostitutiva
  1.  L'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  va  richiesta  nella
dichiarazione  dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al
10  dicembre  2000,  come  previsto  dall'articolo 17, comma 5, della
legge n. 342 del 2000.
  2.  La  regolare  presentazione  della  dichiarazione  dei redditi,
contenente  la  richiesta  di applicazione dell'imposta sostitutiva a
norma  del  comma precedente, comporta il riconoscimento dei maggiori
valori  fiscali.  In  caso di omesso o insufficiente versamento delle
imposte  sostitutive  dovute  sulla base degli importi indicati nella
dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni  per la liquidazione e
riscossione   in  materia  di  imposte  sui  redditi,  come  previsto
dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
  3.  I maggiori valori fiscali di cui si chiede il riconoscimento ai
sensi  degli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19 della legge n. 342 del
2000,  devono  essere annotati nella dichiarazione dei redditi di cui
al comma 1, nei prospetti di riconciliazione rispettivamente previsti
dall'articolo 7,   comma   2,   della   legge  n.  218  del  1990,  e
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 358 del 1997.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 della legge 21 novembre
          2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  della legge
          30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  del decreto
          legislativo n. 358 del 1997, v. nelle note all'art. 6.