Art. 7. Applicazione dell'imposta sostitutiva 1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 10 dicembre 2000, come previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 342 del 2000. 2. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva a norma del comma precedente, comporta il riconoscimento dei maggiori valori fiscali. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nella dichiarazione si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi, come previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 342 del 2000. 3. I maggiori valori fiscali di cui si chiede il riconoscimento ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19 della legge n. 342 del 2000, devono essere annotati nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1, nei prospetti di riconciliazione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 358 del 1997.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997, v. nelle note all'art. 6.