Art. 8.
                           Norme abrogate
  1.  Sono abrogati l'articolo 2, commi 1 e 2 e gli articoli 3, 4, 5,
6,  8 e 9 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n.
517.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 ottobre 2001
                        Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001

  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
    n. 2 Economia e finanze, foglio n. 33


                                     NOTE
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  degli  articoli  da 17 a 21 della legge 21
          novembre 2001, n. 342 e' riportato in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Si trascrive il testo degli articoli da 17 a 21 della
          legge  21 novembre 2001, n. 342, recante "Misure in materia
          fiscale":
              "Art.   17   (Societa'   destinatarie  di  conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n.  218). - 1. Le
          societa'  destinatarie  dei conferimenti previsti dall'art.
          7,  commi  2  e  5,  della  legge 30 luglio 1990, n. 218, e
          successive   modificazioni,  possono  applicare  un'imposta
          sostitutiva   delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive nella misura del 19
          per  cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
          a  seguito  dei  predetti  conferimenti  e  il  loro  costo
          fiscalmente  riconosciuto.  Come  valore dei beni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
          sensi   del   comma  1  e'  considerata  costo  fiscalmente
          riconosciuto  dei  beni  cui  la  stessa  e'  riferibile  a
          decorrere  dall'esercizio  successivo a quello indicato nel
          comma   1.   La  stessa  differenza  e'  considerata  costo
          fiscalmente  riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
          societa'  conferente  nel limite del loro valore risultante
          dal  bilancio  relativo all'esercizio o periodo di gestione
          in  corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
          comma  1.  Conseguentemente  per  il  medesimo ammontare si
          considerano  assoggettati  ad  imposta  le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento.  Nel  caso  in  cui  le azioni rivenienti dai
          conferimenti  indicati nel comma 1 siano state conferite ad
          altra  societa',  la  differenza  assoggettata  ad  imposta
          sostitutiva   e'  considerata  altresi'  costo  fiscalmente
          riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
              3.  Le  societa' indicate al comma 1 possono applicare,
          in  luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta
          sostitutiva  in misura pari al 15 per cento. In tal caso la
          differenza  assoggettata  all'imposta  sostitutiva  non  e'
          riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
          conferente.
              4.   Se   la  societa'  destinataria  dei  conferimenti
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5, della legge
          30 luglio  1990,  n. 218, e successive modificazioni, si e'
          fusa  con  la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
          applicata  sulla  differenza  tra  il valore dei beni della
          societa'  conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
          fiscalmente   riconosciuto   e  si  producono  gli  effetti
          previsti dal terzo periodo del comma 2.
              5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta
          nella   dichiarazione   dei  redditi  relativa  al  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge.  L'imposta  sostitutiva  va  versata in un
          massimo  di  tre rate annuali di pari importo: la prima con
          scadenza  entro  il  termine  previsto  per il versamento a
          saldo   delle  imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  altre  con  scadenza entro il termine
          rispettivamente  previsto  per  il versamento a saldo delle
          imposte   sul   reddito   relative   ai  periodi  d'imposta
          successivi.  In caso di rateazione, sull'importo delle rate
          successive  alla  prima  si  applicano  gli interessi nella
          misura  del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
          versamento  di  ciascuna  rata  successiva  alla prima. Gli
          importi  da  versare possono essere compensati ai sensi del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni".
              "Art.  18  (Societa'  che  hanno  eseguito conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n. 218). - 1. Nei
          confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
          conferimento  ai  sensi  dell'art.  7, comma 5, della legge
          30 luglio  1990,  n. 218, la differenza tra il valore delle
          azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
          considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
          le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art.  17, ad
          un'imposta   sostitutiva   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
          pari  al  19  per cento. Come valore delle azioni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
          sensi   del   comma  1  e'  considerata  costo  fiscalmente
          riconosciuto  delle  azioni  ricevute.  Le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento  si  considerano  assoggettati  ad imposta per
          l'ammontare  corrispondente  alla  predetta  differenza, al
          netto  dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
          e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
          delle societa' conferitarie.
              3.  Nell'ipotesi  prevista  dall'art.  17,  comma 4, la
          societa'  risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
          l'imposta    sostitutiva    prevista   dall'art.   23   del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  22 marzo  1995,  n.  85,  e
          successive  modificazioni,  in  misura pari al 14 per cento
          puo'  applicare  l'imposta  sostitutiva  di  cui al comma 1
          sulle  riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
          a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
          in  sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
          si  considerano  assoggettati ad imposta per il loro intero
          ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva".
              "Art.   19   (Societa'   destinatarie  di  conferimenti
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). -
          1.  Le  disposizioni  dell'art.  17  si  applicano anche ai
          soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4,
          comma  1,  del  decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
          recante  norme  in  materia  di  riordino delle imposte sui
          redditi   applicabili   alle   operazioni   di  cessione  e
          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni".
              "Art.  20  (Disciplina  dell'imposta sostitutiva). - 1.
          L'imposta  sostitutiva  applicata  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma  1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
          o  fondi  che,  per  effetto  dell'art.  17, comma 2, terzo
          periodo,   si   considerano  assoggettati  ad  imposta,  e'
          computata  nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
          3  dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          recante   adempimenti   per   l'attribuzione   del  credito
          d'imposta  ai  soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
          della  societa'  o  ente  conferente,  se  rientrano  tra i
          soggetti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
          predetto testo unico.
              2.  L'imposta  sostitutiva applicata ai sensi dell'art.
          17,  commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai
          soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e'
          computata  nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
          3  dell'art.  105  del  citato  testo  unico  approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          recante   adempimenti   per   l'attribuzione   del  credito
          d'imposta  ai  soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
          dei  soggetti  indicati,  rispettivamente,  nelle  predette
          disposizioni.
              3.  L'imposta  sostitutiva  non  e'  deducibile ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
          parte,  in  diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
          Le   somme   corrisposte   o  ricevute  per  effetto  della
          ripartizione     convenzionale    dell'onere    all'imposta
          sostitutiva  tra  i  soggetti interessati alle disposizioni
          dell'art.  17  non  concorrono  a formare il reddito ne' la
          base   imponibile  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive".
              "Art.   21   (Disposizioni  attuative).  -  1.  Per  la
          liquidazione,  l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
          i   rimborsi   e  il  contenzioso  in  materia  di  imposta
          sostitutiva  di  cui agli articoli da 17 a 20, si applicano
          le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
              2.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le disposizioni
          occorrenti  per  l'applicazione  degli  articoli da 17 a 20
          della presente legge".
              - Si trascrive il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della
          legge  30 luglio  1990,  n.  218  recante  "Disposizioni in
          materia  di  ristrutturazione  e  integrazione patrimoniale
          degli istituti di credito di diritto pubblico":
              "2.   Agli   effetti   delle   imposte  sui  redditi  i
          conferimenti   effettuati   a   norma   dell'art.   1   non
          costituiscono  realizzo  di  plusvalenze,  comprese  quelle
          relative   alle   rimanenze  e  il  valore  di  avviamento.
          L'eventuale  differenza  tra  il valore dei beni conferiti,
          quale  iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in
          dipendenza  del  conferimento,  e  l'ultimo valore dei beni
          stessi  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui redditi
          concorre  a  formare  il reddito dell'ente conferente nella
          misura   del   15  per  cento.  La  differenza  tassata  e'
          considerata  costo fiscalmente riconosciuto per la societa'
          conferitaria  e  puo'  essere  dalla medesima attribuita in
          tutto  o  in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente
          al  costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il
          valore  delle  azioni  ricevute  e l'ultimo valore dei beni
          conferiti    riconosciuto    ai    fini    delle   predette
          imposte, maggiorato  della  differenza  tassata  di  cui al
          precedente  periodo,  non  concorre  a  formare  il reddito
          dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata
          o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati
          fiscalmente  in  base  all'ultimo  valore  riconosciuto  ai
          predetti  fini  e  le  relative  quote di ammortamento sono
          ammesse  in  deduzione  fino  a concorrenza dell'originario
          costo      non      ammortizzato      alla     data     del
          conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al
          presente  comma;  non  sono  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del valore di avviamento iscritto nell'attivo
          del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento,
          per  la  parte  eccedente la differenza tassata allo stesso
          attribuita  ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei
          conferimenti,  le  aziende  o le partecipazioni siano state
          iscritte  in bilancio a valori superiori a quelli di cui al
          periodo  precedente deve essere allegato alla dichiarazione
          dei  redditi  apposito  prospetto  di riconciliazione tra i
          dati   esposti   nel   bilancio  ed  i  valori  fiscalmente
          riconosciuti;  con  decreto  del  Ministro delle finanze si
          provvedera',  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche
          di  tale  prospetto.  Nel  caso  di operazioni che nel loro
          complesso  soddisfino  le  condizioni  di  cui  all'art. 1,
          ripartite  in  piu'  fasi  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1,
          lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano
          anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti
          dai  conferimenti  di  azienda effettuati nell'ambito di un
          unitario  programma  approvato a norma dello stesso art. 1,
          per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
              3.-4. (Omissis).
              5.  Alle  operazioni di conferimento effettuate da enti
          creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
          gruppo  creditizio  ai  sensi  dell'art.  5 si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4,  comma 1, del
          decreto   legislativo   8 ottobre   1997,  n.  358  recante
          "Riordino   delle  imposte  sui  redditi  applicabili  alle
          operazioni  di cessione e conferimento di aziende, fusione,
          scissione e permuta di partecipazioni":
              "1.  I conferimenti di aziende possedute per un periodo
          non  inferiore  a  tre  anni,  effettuati  tra  i  soggetti
          indicati  nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
          costituiscono   realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle  partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto    di    riconciliazione,    da   allegare   alla
          dichiarazione  dei  redditi, i dati esposti in bilancio e i
          valori fiscalmente riconosciuti".
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca: "
          Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400   recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Ministro  delle  finanze  24 novembre  1995,  n.  517 reca:
          (Regolamento   recante   modalita'  di  applicazione  delle
          disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta
          sul  reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale
          sui   redditi,  di  cui  agli  articoli  da  23  a  26  del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41, convertito dalla
          legge   22 marzo   1995,   n.   85),  come  modificato  dal
          regolamento qui pubblicato:
              "Art. 2 (Societa' conferitarie).
              1-2 (abrogati).
              3. Se  l'imposta  sostitutiva  e'  applicata  ai  sensi
          dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, la
          differenza  netta,  di  cui  al  comma 2,  assoggettata  ad
          imposta   sostitutiva  e'  considerata,  per  l'ente  o  la
          societa'  conferente,  costo fiscalmente riconosciuto delle
          azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui
          le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite
          ad  altra  societa',  la  differenza  netta assoggettata ad
          imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1,
          e'  considerata  costo fiscalmente riconosciuto anche delle
          azioni  ricevute  dall'ente  o  societa'  in dipendenza del
          secondo conferimento.
              4. Ove  le  azioni rivenienti dai conferimenti previsti
          dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano
          state  conferite ad altra societa', la differenza netta, di
          cui  al  comma 3,  assoggettata  ad  imposta sostitutiva ai
          sensi  dell'art.  23,  commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41
          del   1995,   e'  considerata  altresi'  costo  fiscalmente
          riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima societa'.
              5. Qualora  i  beni ricevuti a seguito dei conferimenti
          previsti  dall'art.  7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del
          1990 siano stati conferiti ad altra societa', la differenza
          netta,   di   cui   al  comma 3,  assoggettata  ad  imposta
          sostitutiva,   ai   sensi   dell'art.   23,   comma 1   del
          decreto-legge   n.   41   del  1995  e'  considerata  costo
          fiscalmente  riconosciuto  sia  delle azioni ricevute dalla
          societa'  conferente  sia delle azioni ricevute dall'ente o
          societa'  che  ha  effettuato  il precedente conferimento a
          quest'ultima   societa'.   Per  il  medesimo  ammontare  si
          considerano  assoggettati  ad  imposta  le  riserve o fondi
          costituiti  dall'ente  o dalle societa' conferenti a fronte
          dei  maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali
          risultano  dal  bilancio chiuso anteriormente alla data del
          24 febbraio 1995.
              6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni,
          ai  sensi  dei commi 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a
          concorrenza   del   loro  valore  risultante  dal  bilancio
          relativo   all'esercizio   o  periodo  di  gestione  chiuso
          anteriormente alla data del 24 febbraio 1995".