(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  25
                       SETTEMBRE 2001, N. 351. 
  All'articolo 1: 
    al comma  2,  le  parole:  "Appositi  decreti  individuano"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua"; 
    al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre  venti  anni,
con il consenso dei proprietari". 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: "una  o  piu'  societa'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "piu' societa'";  la  parola:  "euri"  e'  sostituita
dalla seguente: "euro"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Il Ministro dell'economia e delle finanze  riferisce  al  Parlamento
ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle  societa'
di  cui  al  presente  comma,  sui   risultati   economico-finanziari
conseguiti"; 
    al comma 5, primo periodo, le parole da: "e sono  soggetti"  fino
alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e   si
considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a  quotazione  in
almeno un mercato regolamentato estero  ovvero  ne  sia  previsto  il
collocamento anche sui mercati esteri"; 
    al comma 6, secondo periodo,  dopo  le  parole:  "perfezionamento
delle stesse," sono inserite le seguenti: "nonche' le  formalita'  ad
essi connesse," e al medesimo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: ", nonche' da ogni altro tributo o diritto". 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, alinea, primo periodo, le parole:  "ad  una  o  piu'"
sono sostituite dalla seguente: "alle"; al medesimo alinea,  dopo  il
primo periodo, e' inserito il  seguente:  "L'inclusione  nei  decreti
produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile"; 
    al comma 1, lettera a), le parole: "la societa' corrisponde" sono
sostituite dalle seguenti: "le societa' corrispondono"; 
    al comma 1, lettera b), le parole: "la  societa'  realizza"  sono
sostituite dalle seguenti: "le societa' realizzano"; 
    al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  "della  societa'"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle societa'"; 
    al comma 1,  prima  delle  parole:  "Per  quanto  concerne"  sono
inserite le seguenti: "1-bis"; e dopo le parole: "Ministro vigilante"
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Per  i  beni  dello  Stato  di
particolare  valore  artistico  e  storico  i  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di  concerto  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali"; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: "modifiche ed integrazioni"
sono sostituite dalla seguente: "modificazioni"; le  parole:  "18.000
euri" sono sostituite dalle seguenti: "19.000  euro";  e  le  parole:
"alla societa'" sono sostituite dalle seguenti: "alle  societa'";  al
secondo periodo, le  parole:  "22.000  euri"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "22.000 euro"; al terzo periodo, le parole: "fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma  5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quando essi abbiano esercitato il  diritto  di  opzione  e
prelazione di cui al comma 5  con  riferimento  al  solo  diritto  di
usufrutto"; 
    al comma  10,  la  parola:  "integrazioni"  e'  sostituita  dalla
seguente: "modificazioni"; 
    al comma 12, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente:
"abrogato"; 
    al comma 13, le parole:  "Agenzia  per  il  territorio",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia del territorio"; 
    al comma 14, la parola: "dieci"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"cinque"; le parole da: "salvo che" sino alla  fine  del  comma  sono
soppresse; 
    al comma 17, le parole: "della societa'"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "delle  societa'";  le  parole:  "decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";  le  parole:  "e
l'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "e dall'articolo  19";
ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il divieto previsto nel
terzo periodo del presente comma non si applica  agli  enti  pubblici
territoriali che  intendono  acquistare  beni  immobili  ad  uso  non
residenziale per destinarli  a  finalita'  istituzionali  degli  enti
stessi"; 
    al comma  18,  le  parole:  "della  societa'  beneficiaria"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "delle  societa'  beneficiarie";  e  le
parole: "ad essa trasferiti" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse
trasferiti"; 
    al comma 19, le parole:  "ad  essa  trasferiti,  la  societa'  e'
esonerata" sono sostituite dalle seguenti: "ad  esse  trasferiti,  le
societa' sono esonerate"; le parole: "a favore della  societa'"  sono
sostituite dalle seguenti: "a favore delle societa'"; le parole:  "da
parte della societa'" sono sostituite dalle seguenti: "da parte delle
societa'"; le parole da: "Si applicano altresi'" sino alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "Gli onorari notarili  relativi
alla vendita dei beni immobiliari di cui al  presente  articolo  sono
ridotti alla meta'. La  stessa  riduzione  si  applica  agli  onorari
notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di  vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385.  In  caso  di
cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento.  I
notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno  a  curare
le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di   voltura
catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi  1
e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le
stesse non siano state gia' eseguite"; 
    il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
  "20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro
il 26 settembre  2001  sono  vendute,  anche  successivamente  al  31
ottobre  2001,  al  prezzo   e   alle   altre   condizioni   indicati
nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse  quelle  considerate  di
pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,  in  assenza
della citata offerta in  opzione,  abbiano  manifestato  volonta'  di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, sono  vendute  al  prezzo  e  alle  condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data  della  predetta
manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non
individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo  di  cui  al  secondo
periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti  di  sole
unita' immobiliari optate e purche' le  stesse  rappresentino  almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali  complessive  dell'immobile,
al netto di quelle libere". 
  All'articolo 5: 
    il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  "1. All'articolo 1, comma 1, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: 
"in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo,  sia
aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni
di quote;". 
  1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo la lettera d),  e'  aggiunta
la seguente: 
    "d-bis) alle condizioni e alle  modalita'  con  le  quali  devono
essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase
costitutiva che in fase successiva alla costituzione del  fondo,  nel
caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in  beni
immobili, diritti reali  immobiliari  e  partecipazioni  in  societa'
immobiliari;". 
  1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalle seguenti: 
    "b)  le  cautele  da  osservare,  con   particolare   riferimento
all'intervento di esperti indipendenti nella  valutazione  dei  beni,
nel  caso  di  cessioni  o  conferimenti  di  beni  al  fondo  chiuso
effettuati dai soci della  societa'  di  gestione  o  dalle  societa'
facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo  un
limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e
nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; 
    b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali
di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla  Banca
d'Italia,  avendo  riguardo  anche  alla  qualita'  e  all'esperienza
professionale degli investitori; nel caso  dei  fondi  previsti  alla
lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli  stessi
possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per  cento
del valore degli immobili, dei  diritti  reali  immobiliari  e  delle
partecipazioni in societa' immobiliari e del 20  per  cento  per  gli
altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di  valorizzazione
dei beni medesimi;""; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per  quanto
di  competenza,  le  modifiche  ai  regolamenti  e  ai  provvedimenti
necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis  e
1-ter."; 
    al comma 3, le parole: "disposto dal  comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter". 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
    al comma 2, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
    al comma 3,  le  parole:  "28  febbraio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "20 febbraio"; 
    dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel  caso  dei
fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo  37  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente  decreto,  si
applicano a condizione che le quote  del  fondo  siano  negoziate  in
almeno un mercato regolamentato". 
  All'articolo 9: 
    al  comma  1,  le  parole:  "testo   unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro,  approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di  cui  al";  e  le  parole:  "decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
    al comma  3,  le  parole:  "la  lettera  d)  e'  soppressa"  sono
sostituite dalle seguenti: "la lettera d) e' abrogata"; 
    al comma 6, dopo  le  parole:  "comma  4  dell'articolo  5"  sono
aggiunte le seguenti: "del presente decreto".