Art. 4.

Modifiche  all'articolo  8  del  decreto del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  3  agosto 2000, n. 294, in materia di operatore
                  qualificato per i beni culturali.

  1.  L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8  (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli
effetti  del  presente regolamento, per collaboratore restauratore di
beni culturali si intende:
    a) colui  che  ha  conseguito  un diploma di laurea universitaria
triennale  in  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali,   ovvero  un  diploma  di  Accademia  di  Belle  Arti  con
insegnamento almeno triennale in restauro;
    b) colui  che  ha  conseguito  un  diploma  presso  una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
  2.  Per  collaboratore  restauratore  di  beni  culturali s'intende
altresi'  colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse
storico,  artistico  o  archeologico, o di superfici decorate di beni
architettonici,  per  non  meno  di  quattro  anni, anche in proprio.
L'attivita'  svolta  e'  dimostrata  con  dichiarazione del datore di
lavoro,  ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   28   dicembre 2000,  n.  445,
accompagnata  dal  visto  di  buon  esito degli interventi rilasciato
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".
 
          Nota all'art. 4:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, reca: Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa. (Testo A).