Art. 5.

Modifiche  all'articolo  9  del  decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili
                       per la qualificazione.

  1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali  3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui
all'articolo  5"  sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo
4".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 24 ottobre 2001
                                                  Il Ministro: Urbani

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 355
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art. 9 del decreto del Ministro per i
          beni  e  le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.  9 (Lavori  utili per la qualificazione). - 1. La
          certificazione  dei  lavori utili ai fini di cui all'art. 4
          e'  redatta  in conformita' a quanto previsto dall'art. 22,
          comma 7, del decreto n. 34.
              2.  Per  i  lavori  eseguiti  per  conto  del  medesimo
          committente,  anche  se  oggetto  di  diversi  contratti di
          appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la
          specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
              3.  Sono  fatti  salvi  i  certificati rilasciati prima
          dell'entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,  se
          accompagnati  o integrati dalla dichiarazione di buon esito
          rilasciata  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su
          cui i lavori sono stati realizzati.
              4.  I  lavori  possono essere utilizzati ai fini di cui
          all'art.  4  solo  se effettivamente eseguiti dall'impresa,
          anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non
          puo'  utilizzare  ai  fini  della  qualificazione  i lavori
          affidati in subappalto.
              5.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  si applica la
          disciplina prevista dall'art. 23 del decreto n. 34".