Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili per la qualificazione. 1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 4". Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2001 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 355
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 9 (Lavori utili per la qualificazione). - 1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'art. 4 e' redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 7, del decreto n. 34. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'art. 4 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'art. 23 del decreto n. 34".