La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'argomento della legge 1 marzo 2001, n. 39, e' riportato nella nota all'art. 1. Nota all'art. 1 - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 1 marzo 2001, n. 39, (Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi), e' il seguente: "1. E' attribuito al comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001.".