Art. 2.

1.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero per i beni e le
                        attivita' culturali.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 novembre 2001
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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