Art. 16 Verifiche e controlli 1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della inerente attivita' di telecomunicazioni. 2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facolta' di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari. 3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento e' svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.