Art. 16
                        Verifiche e controlli

  1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e'  tenuto  a  consentire  le  verifiche  ed  i  controlli  necessari
all'accertamento  della  regolarita' dello svolgimento della inerente
attivita' di telecomunicazioni.
  2.  I  competenti  uffici  del  Ministero delle comunicazioni hanno
facolta'  di  effettuare  detti  controlli e verifiche presso le sedi
degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
  3.  L'accertamento  delle  violazioni delle disposizioni recate dal
presente  regolamento  e'  svolto, ferme restando le competenze degli
organi  di  polizia,  dagli  uffici  periferici  del  Ministero delle
comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.