Art. 22
                           Sperimentazione

  1.  E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature
di   radiocomunicazione,   previo  rilascio  di  licenza  individuale
temporanea  o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La
licenza  e  l'autorizzazione  hanno  validita' massima di centottanta
giorni,  rinnovabile  previa  ulteriore  domanda  o  dichiarazione al
Ministero  delle  comunicazioni,  il  quale si riserva di valutare le
motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro
sessanta giorni.