Art. 24 Rilascio delle licenze individuali 1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate. 2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica. 3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.