Art. 30 Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito 1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze indicate nell'allegato H. 2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Note all'art. 30: La decisione CEPT ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 concerne le bande di frequenze da designare per l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.