Art. 38
                Attivita' di radioamatore all'estero

  1.  I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni  delle  poste  e  delle telecomunicazioni (CEPT), che
siano  in  possesso  della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione,  sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad  esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano   soggiornare   nei   Paesi  aderenti  alla  CEPT,  possono
richiedere  all'organo  competente  del Ministero delle comunicazioni
l'attestazione  della  rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni  dettate  con  decreto  del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni   1°   dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
  3.  L'impianto  o  l'esercizio  della  stazione di radioamatore, in
occasione  di  soggiorno  temporaneo  in  Paese  estero,  e' soggetto
all'osservanza    delle    disposizioni    del    regolamento   delle
radiocomunicazioni,  delle  raccomandazioni  della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
 
          Note all'art. 38:
              - Per  il  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni  1º dicembre 1990, v. nelle note all'art.
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