Art. 4 Licenza individuale 1. Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; c) sistemi di ricerca spaziale; d) sistemi di esplorazione della Terra; e) sistemi di operazioni spaziali; f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; g) sistemi di ausilio alla meteorologia; h) sistemi di radioastronomia.