Art. 44 Banda cittadina-CB 1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia. 2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 3. La dichiarazione riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per l'istruttoria e per verifiche e controlli; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela. 5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorita' competenti.
Note all'art. 44: - Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note all'art. 11.