Art. 45 Estensione 1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali e' richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione generale.
Note all'art. 45: - L'art. 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' il seguente: "20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione". - Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Art. 217 (Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo' utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche, l'amministrazione puo' affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio dell'amministrazione stessa, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. "Art. 218 (Violazione degli obblighi). - Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000. Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione. a' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione". "Art. 240 (Turbative ai servizi di telecomunicazioni). - Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio". "Art. 398 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni). - a' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive delle Comunita' europee. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma". "Art. 399 (Sanzioni). - Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398". "Art. 401 (Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000". "Art. 402 (Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili). - Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione". "Art. 403 (Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti). - Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita' locale di pubblica sicurezza e all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto". "Art. 404 (Uso di nominativi falsi o alterati. - Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 se il fatto non costituisca reato piu' grave. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione". "Art. 405 (Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni). - Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi". - L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia" e' il seguente: "1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.". - Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, v. nelle note all'art. 7.