Art. 7 Procedura di licenza individuale 1. Nel caso di richiesta di una licenza individuale di cui all'articolo 4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla domanda di cui all'allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o piu' trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonche' dagli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa. 3. Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'avvio del procedimento istruttorio. 4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato, entro centoventi giorni. 5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della domanda. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova domanda di licenza. 8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima del rilascio della relativa licenza individuale. 9. Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate. 10. Una licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".