Art. 7
                  Procedura di licenza individuale

  1.  Nel  caso  di  richiesta  di  una  licenza  individuale  di cui
all'articolo  4,  il  soggetto  interessato e' tenuto a presentare al
Ministero  delle  comunicazioni  una  domanda,  conforme  al  modello
riportato  nell'allegato  A1,  contenente informazioni riguardanti il
richiedente  ed  una  dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi,  quali il pagamento del contributo annuo per l'attivita' di
vigilanza  e  controllo  ed  il  pagamento  del  contributo annuo per
l'impiego  delle  frequenze  assegnate  ai  fini  dell'esercizio  del
collegamento  nonche'  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
  2.  Alla  domanda  di  cui  all'allegato  A1 deve essere acclusa la
documentazione seguente:
    a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformita'  alle  normative  tecniche  vigenti,  finalizzato all'uso
ottimale  delle  risorse  spettrali  con particolare riferimento, fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla
larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e'
elaborato   secondo  i  modelli  di  cui  agli  allegati  A2  ed  A3,
sottoscritto  da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una
descrizione  tecnica  particolareggiata  del  sistema  che si intende
gestire. In particolare, esso deve indicare:
      1)  il  tipo,  l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle
stazioni   radioelettriche,   tenendo   presente   che  per  stazione
radioelettrica  si  intende  una  stazione  costituita  da uno o piu'
trasmettitori  o  ricevitori  o  da  un  complesso di trasmettitori e
ricevitori   nonche'   dagli   apparecchi   accessori  necessari  per
effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
      2)  le  frequenze,  comprese  nelle bande attribuite al tipo di
servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
      3)  il  numero  delle  stazioni radioelettriche previste per il
collegamento;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato   D   per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a
titolo    di   rimborso   delle   spese   riguardanti   l'istruttoria
amministrativa.
  3.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento   della   domanda,   comunica  l'avvio  del  procedimento
istruttorio.
  4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale
entro  quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in
casi  particolari  e sulla base di adeguata motivazione da comunicare
all'interessato, entro centoventi giorni.
  5.  Se  in  corso  d'esame la domanda risulta carente rispetto agli
elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli
allegati  al  presente  regolamento, il Ministero delle comunicazioni
richiede,  non  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento della domanda
stessa,  le  integrazioni  necessarie  che  l'interessato e' tenuto a
fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
  6.  Il  Ministero  delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5,
rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
documentazione  integrativa  richiesta ovvero entro centoventi giorni
in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei
termini,  il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della
domanda.
  7.  Ogni  variazione  degli  elementi  di  cui alla domanda ed alla
relativa  documentazione, che si intenda apportare successivamente al
rilascio   della  licenza  individuale,  deve  essere  comunicata  al
Ministero   il  quale,  entro  quarantacinque  giorni,  autorizza  la
variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una
nuova domanda di licenza.
  8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non
possono   avvenire   prima   del   rilascio  della  relativa  licenza
individuale.
  9.  Allo  scopo  di  garantire  una gestione efficace della risorsa
spettrale,  dalla  licenza individuale non discende al titolare alcun
diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
  10.  Una  licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente  e  sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero
delle comunicazioni.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  decreto  legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca:
          "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa antimafia".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998,  n.  252,  reca:  "Regolamento  recante  norme per la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni e delle informazioni antimafia".