Art. 8 Procedura di autorizzazione generale 1. Il soggetto che intende conseguire unautorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37. 2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo nonche' quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. 3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale. 4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso. 5. Se l'attivita' non puo' essere avviata, a seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli. 6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa. 7. Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6. 8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova dichiarazione. 9. La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta giorni.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, v. nelle note all'art. 7.