Art. 11
      Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
                      in materia di fondazioni

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis)  "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione  giovanile;  educazione,  istruzione e formazione, incluso
l'acquisto  di  prodotti  editoriali  per  la  scuola;  volontariato,
filantropia   e   beneficenza;   religione   e  sviluppo  spirituale;
assistenza   agli  anziani;  diritti  civili;  2)  prevenzione  della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di  qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei   consumatori;   protezione  civile;  salute  pubblica,  medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca  scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali.  I settori indicati possono
essere  modificati  con  regolamento  dell'Autorita'  di vigilanza da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;".
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  "Settori  rilevanti":  i  settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
  3.  All'articolo  2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.   Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con  il  territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano   in  via  prevalente  nei  settori  rilevanti,  assicurando,
singolarmente  e  nel  loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)   previsione,   nell'ambito  dell'organo  di  indirizzo,  di  una
prevalente  e  qualificata  rappresentanza  degli enti, diversi dallo
Stato,   di   cui  all'articolo  114  della  Costituzione,  idonea  a
rifletterne  le  competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117  e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni   di   origine   associativa  dalla  lettera  d),  nonche'
dell'apporto  di personalita' che per professionalita', competenza ed
esperienza,  in  particolare  nei  settori cui e' rivolta l'attivita'
della  fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei  fini  istituzionali,  fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi compiti e prevedendo
modalita'   di   designazione   e  di  nomina  dirette  a  consentire
un'equilibrata,  e  comunque  non  maggioritaria,  rappresentanza  di
ciascuno   dei  singoli  soggetti  che  partecipano  alla  formazione
dell'organo.  Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai  quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di  indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono  essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;".
  5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino
a: "comma 6," sono soppresse.
  6.  All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le
seguenti:  "intesi  come requisiti di esperienza e di idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
  7.  All'articolo  4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  I  soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione  o  controllo  presso  le  fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario  o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti   del   pubblico,   di   limitato   rilievo   economico   o
patrimoniale".
  8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il primo periodo e' soppresso.
  9.  All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed  e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza
e moralita'".
  10.  All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  Una  societa'  bancaria  o  capogruppo bancario si considera
controllata   da   una   fondazione  anche  quando  il  controllo  e'
riconducibile,  direttamente  o indirettamente, a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
  11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"assicurando   il  collegamento  funzionale  con  le  loro  finalita'
istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
  12.  All'articolo  25,  comma  1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
  13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Al  fine  del  rispetto  di  quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione  nella  Societa'  bancaria  conferitaria  puo'  essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e'  scelta  nel  rispetto  di  procedure  competitive; resta salva la
possibilita'   per   la   fondazione   di  dare  indicazioni  per  le
deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria   nei   casi  previsti
dall'articolo  2365  del  codice  civile.  La dismissione e' comunque
realizzata  non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
  1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1  settembre  1993,  n.  385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
  14.  L'Autorita'  di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le   disposizioni  attuative  delle  norme  introdotte  dal  presente
articolo,  anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri  statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni   dall'emanazione   delle   disposizioni  della  Autorita'  di
vigilanza.  Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita'
bancaria,  fino  alla  ricostituzione  degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in
assenza  di  espressa  autorizzazione  dell'Autorita'  di  vigilanza,
limitano  la  propria  attivita' all'ordinaria amministrazione, nella
quale  e'  compresa  l'esecuzione  dei  progetti  di  erogazione gia'
approvati.
  15.   In   apposito   allegato   alla   Relazione   previsionale  e
programmatica  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  espone
l'ammontare  delle  risorse  complessivamente attivate nei settori di
cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.  153.  Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti  da  iscrivere  nei  fondi  di cui all'articolo 46 della
presente legge.