Art. 13
   Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

  1.  Il  regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei
comuni  della  provincia  di  Udine, gia' individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2002.  Il  quantitativo  e'  stabilito  in  litri  23  milioni per la
provincia  di  Trieste  ed  in  litri  5  milioni  per i comuni della
provincia  di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
  2.  In  attesa  della  revisione organica del regime tributario dei
prodotti  energetici,  per  gli  anni  2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo  8,  comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica  E,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n.  412,  sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate   limitatamente   alle   parti   di  territorio  comunale
individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
  3.  Per  l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 4, del decreto-legge 15
febbraio  2000,  n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile  2000,  n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di
servizi  per  il  mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie  disponibilita'  di  bilancio,  che  vi  fa  fronte  mediante
versamento  all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.