Art. 16
                        Rinnovi contrattuali

  1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla  contrattazione  integrativa,  comportanti  ulteriori
incrementi  nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli
anni  del  biennio,  sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48
milioni  di  euro  per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando  che  quanto  disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato
decreto  legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione
della  contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui
al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli  incarichi  sono  conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei
fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione   integrativa,   gli   oneri   relativi   ai  passaggi
all'interno  delle  aree  in  attuazione  del  nuovo  ordinamento del
personale.
  2.  Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  rimanente  personale  statale  in regime di diritto pubblico sono
determinate  in  454,08  milioni  di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione,  rispettivamente,  di  422,46  milioni di euro e 784,92
milioni  di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia  di  cui  al  decreto  Legislativo  12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni.
  3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale  del  personale  docente della scuola, ed in aggiunta a
quanto  previsto  dal  comma  1, l'apposito fondo costituito ai sensi
dell'articolo  50,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare  in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di
108,46  milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo
e'  incrementato,  per  l'anno  2003,  di 381,35 milioni di euro e, a
decorrere  dall'anno  2004, della somma complessiva di 726,75 milioni
di  euro,  subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti
dal  processo  attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'articolo  22  della presente legge. Eventuali economie di spesa,
da   verificarsi   annualmente,   derivanti   dalla  riduzione  della
consistenza   numerica   del   personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario,  non  conseguenti  a  terziarizzazione del servizio, sono
destinate  ad  incrementare  le risorse per il trattamento accessorio
del  medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per
l'anno  2002  e'  destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate
nella   contrattazione   integrativa,  al  rimborso  delle  spese  di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In
relazione  alle  esigenze  determinate  dal  processo  di  attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di  20,66  milioni  di  euro  destinata  al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
  4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno  2002,  la  somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003,  la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio  del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di  cui  al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalita'  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano  un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate   alla  predisposizione  di  interventi  anche  in  campo
internazionale.  A  decorrere  dal  2002  e'  stanziata la somma di 1
milione  di  euro  da  destinare alla copertura della responsabilita'
civile  ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi  dal  personale  delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria  attivita'  istituzionale.  Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate  le  ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002,
di  92  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
  5.  A  decorrere  dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma  2,  sono  stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni  di  euro  da  destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
  6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi  ai  fini'  previdenziali  e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  costituiscono  l'importo
complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
  7.  Ai  sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il  biennio  2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non  economici,  delle  regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione  e  delle  universita',  nonche'  degli  enti  di cui
all'articolo  70,  comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001,  e  gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza  nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I  comitati  di  settore,  in  sede  di  deliberazione  degli atti di
indirizzo  previsti  dall'articolo  47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo   n.   165   del   2001,   si  attengono,  anche  per  la
contrattazione  integrativa,  ai  criteri  indicati  per il personale
delle   amministrazioni   di   cui  al  comma  1  e  provvedono  alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.