Art. 17.
(Compatibilita' della spesa  in  materia di contrattazione collettiva
                      nazionale ed integrativa)

   1.  Al  comma  3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  3,  l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal  Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri  e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso  dell'accordo,  resta  in  ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello  Stato  alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
   2.  Dopo  l'articolo  40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
   "Art.   40-bis.  -  (Compatibilita'  della  spesa  in  materia  di
contrattazione  integrativa).  -  1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono   a   verifiche   congiunte  in  merito  alle  implicazioni
finanziarie  complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo  metodologie  e  criteri  di riscontro anche a campione sui
contratti  integrativi  delle  singole  amministrazioni.  Resta fermo
quanto  previsto  dall'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6,  inviano  annualmente  specifiche  informazioni  sui  costi  della
contrattazione   integrativa   al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  che  predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di
rilevazione,  d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
   3.  Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e  2  evidenzino  costi  non  compatibili  con i vincoli di bilancio,
secondo  quanto  prescritto  dall'articolo  40,  comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
   4.  Tra  gli  enti  pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma  3-ter,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive
modificazioni,   si   intendono   ricompresi   anche  quelli  di  cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".