Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita'  delle  spese  sostenute dai soggetti sordomuti e della
 deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

   1.  All'articolo  12,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata  nell'articolo  433  del  codice  civile  che conviva con il
contribuente  o  percepisca  assegni  alimentari  non  risultanti  da
provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,  complessivamente  lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere  dal  1  gennaio  2002  da  ripartire  tra coloro che hanno
diritto  alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da  ciascuno;  il  suddetto  importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun  figlio  di  eta'  inferiore  a  tre  anni.  Per  l'anno 2001
l'importo  di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000  quando  la  detrazione  sia  relativa ai figli successivi al
primo,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non superi lire
100.000.000.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e'  comunque  aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione  sia  relativa  ai figli successivi al primo, a condizione
che  il  reddito  complessivo  non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per  ciascun  figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito  complessivo  non  superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico;  2)  contribuenti  con  reddito  complessivo  non superiore a
41.316,55  euro  con  due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti  con  almeno  quattro  figli  a  carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
   2.  All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
   "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il  primo  figlio"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
   3.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  in  materia  di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
   "c-ter)  le  spese  sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
   4.  L'articolo  19,  comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive  modificazioni,  concernente  la deducibilita' delle spese
sostenute  da  imprese  produttrici  di  medicinali per promuovere ed
organizzare  congressi,  convegni  e  viaggi  ad  essi  collegati, e'
abrogato.
   5.  All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
   "13.  Le  spese  di  pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  541,  attraverso  convegni  e  congressi,  sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del  reddito  di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale  alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa,  ovvero  nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
   6.  Il  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.