Art. 21
               Sostituzione dei carabinieri ausiliari

  1.  In  relazione  alla  necessita'  di  procedere alla progressiva
sostituzione  dei  carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  e'  attivato  un  primo  programma di arruolamento di
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro
per  l'anno  2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
ferma  rimanendo  la necessita' di assicurare nei successivi esercizi
finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
  2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e
le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono
partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:
a) i  volontari  di  truppa  delle Forze armate congedati che abbiano
   concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i  volontari  di  truppa  delle Forze armate in servizio che, alla
   data  di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di
   servizio  senza  demerito in qualita' di volontario in ferma breve
   ovvero in ferma prefissata.
  3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70
per  cento  dei  posti  secondo  quanto previsto dall'articolo 18 del
decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215. I posti destinati ai
volontari  delle  Forze  armate per effetto della predetta riserva, e
non  coperti,  sono  riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati
nel successivo concorso.