Art. 32
            Contenimento e razionalizzazione delle spese

  1.  Ai  fini  di  cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio
destinati  al  funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di
cui  al  comma  6  dell'articolo  24, non considerati nella tabella C
della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4
per  cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004.  Tali  enti  nonche'  gli  enti privati interamente partecipati
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre,
devono  promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine
di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
Delle  economie  di  gestione  conseguibili si tiene conto in sede di
definizione dei trasferimenti erariali.
  2.  Gli  importi  dei  contributi  dello  Stato  in favore di enti,
istituti,  associazioni,  fondazioni  ed altri organismi, di cui alla
tabella  1  allegata  alla  presente legge, sono iscritti in un'unica
unita'  previsionale  di  base  nello  stato di previsione di ciascun
Ministero  interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro  il  31  gennaio  da  ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle     competenti     Commissioni    parlamentari,    intendendosi
corrispondentemente   rideterminate  le  relative  autorizzazioni  di
spesa.
  3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2
e'  quantificata  annualmente  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Per  gli  anni  2002,  2003  e  2004, la dotazione e'
ridotta  del  10,43  per  cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente.