Art. 35
             Norme in materia di servizi pubblici locali

  1.  L'articolo  113  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art.  113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali  di  rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente
articolo  si  applicano  ai  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
industriale.  Restano  ferme  le  disposizioni previste per i singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2.  Gli  enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei
servizi  pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi  pubblici  locali  di  cui al comma 1 puo' essere separata da
quella  di  erogazione  degli  stessi.  E',  in  ogni caso, garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di  soggetti  allo  scopo  costituiti,  nella forma di societa' di
   capitali  con  la  partecipazione maggioritaria degli enti locali,
   anche  associati,  cui  puo'  essere  affidata  direttamente  tale
   attivita';
b) di  imprese  idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
   pubblica, ai sensi del comma 7.
5.  L'erogazione  del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene  secondo  le  discipline  di  settore, con conferimento della
titolarita'   del   servizio   a  societa'  di  capitali  individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6.  Non  sono  ammesse  a  partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa'  che,  in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi  pubblici  locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale  divieto  si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro  controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7.  La  gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di  equa  distribuzione sul
territorio  e  di  sicurezza  definiti  dalla competente Autorita' di
settore  o,  in  mancanza  di  essa,  dagli  enti  locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle  condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti,  per  il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di  innovazione  tecnologica  e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8.   Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e'  consentito
l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una  pluralita' di servizi
pubblici  locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e  in  esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre,  assegnati  al  nuovo  gestore  le reti o loro porzioni, gli
impianti  e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento  di  cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10.  E'  vietata  ogni  forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11.  I  rapporti  degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto  o  in  parte la propria
partecipazione  nelle  societa'  erogatrici di servizi. Tale cessione
non   comporta   effetti  sulla  durata  delle  concessioni  e  degli
affidamenti in essere.
13.  Gli  enti locali, anche in forma associata, possono conferire la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre  datazioni
patrimoniali  a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza,
che  e'  incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le
altre  dotazioni  patrimoniali  a disposizione dei gestori incaricati
della  gestione  del  servizio  o,  ove prevista la gestione separata
della  rete,  dei  gestori  di  quest'ultima,  a  fronte di un canone
stabilito  dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o
dagli  enti  locali.  Alla  societa' suddetta gli enti locali possono
anche  assegnare,  ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione
delle  reti,  nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
14.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma 3, se le reti, gli
impianti  e  le  altre  dotazioni  patrimoniali  per  la gestione dei
servizi  di  cui  al  comma  1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli  enti  locali,  questi  possono  essere autorizzati a gestire i
servizi  o  loro  segmenti,  a  condizione  che  siano rispettati gli
standard  di  cui  al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o  le  relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni  caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione".
  2.  Nei  casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori
non   stabiliscono   un  congruo  periodo  di  transizione,  ai  fini
dell'attuazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo 113 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1  del  presente  articolo,  il  regolamento  di  cui al comma 16 del
presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni
e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione
della  concessione  rilasciata  con  procedure  diverse dall'evidenza
pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma
6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in
cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i
servizi  forniti  dalle  societa'  partecipanti  alla gara stessa. Il
regolamento  definisce  altresi'  le condizioni per l'ammissione alle
gare  di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'
estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere  a procedure di
evidenza  pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo
il  principio  di  reciprocita'  e  siano  garantiti  tempi certi per
l'effettiva  apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di
cui  al  primo periodo, e' comunque vietato alle societa' di capitali
in  cui  la  partecipazione pubblica e' superiore al 50 per cento, se
ancora    affidatarie    dirette,   di   partecipare   ad   attivita'
imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
  3.   Il   periodo  transitorio  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore
a:
a) un  anno  nel  caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere
   dei  termini  previsti  dal  regolamento  di  cui  al comma 16 del
   presente articolo, si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
   costituzione  di una nuova societa' capace di servire un bacino di
   utenza   complessivamente   non   inferiore  a  due  volte  quello
   originariamente servito dalla societa' maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
   un'impresa  affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
   trovi  ad  operare  in  un ambito corrispondente almeno all'intero
   territorio  provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
   dalle norme vigenti;
c) un  anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
   la societa' affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento
   da soggetti privati;
d) un  ulteriore  anno  nel caso in cui, entro il termine di cui alla
   lettera  a), la societa' affidataria sia partecipata almeno per il
   51 per cento dai privati.
  4.  Ove  ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 3 i
relativi  termini  possono  essere  posticipati, sommando le relative
scadenze.
  5.  In  alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n.
36,  possono  affidare,  entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, il servizio idrico integrato a societa'
di  capitali  partecipate  unicamente  da enti locali che fanno parte
dello  stesso  ambito  territoriale  ottimale,  per  un  periodo  non
superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di
cui  al  comma  2  del  presente  articolo.  Entro  due  anni da tale
affidamento,  anche  se  gia' avvenuto alla data di entrata in vigore
della  presente legge, con le modalita' di cui al presente comma, gli
enti  locali  azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera
c)  del  comma  3,  mediante  procedura ad evidenza pubblica, pena la
perdita immediata dell'affidamento del servizio alla societa' da essi
partecipata.
  6.  Qualora  le  disposizioni  dei  singoli  settori  prevedano  la
gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale,  il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi
contratti   di  servizio  con  i  comuni  di  dimensione  demografica
inferiore  a  5.000  abitanti,  al  fine di assicurare il rispetto di
adeguati  ed  omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti  stessi.  In  caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio  dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti
ad  affidare  la  gestione  del  servizio  nell'ambito  sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito.
  7.  Le  imprese  concessionarie  cessanti nei termini stabiliti dal
regolamento  di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli
enti  locali  nel  possesso  delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  utilizzati  per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto
dal   gestore   subentrante   un   indennizzo  stabilito  secondo  le
disposizioni  del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma
1 del presente articolo.
  8.  Gli  enti  locali,  entro  il  31 dicembre 2002, trasformano le
aziende  speciali  e  i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo
testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, in
societa'  di'  capitali,  ai sensi dell'articolo 115 del citato testo
unico.
  9.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 13
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  gli enti locali che alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  detengano la maggioranza del capitale
sociale  delle  societa'  per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  per  l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  anche  in deroga alle disposizioni delle discipline
settoriali,  lo  scorporo  delle  reti,  degli impianti e delle altre
dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e
delle  altre  dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda,
e'  conferita  ad una societa' avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
  10.  La  facolta'  di  cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato
testo  unico,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente articolo,
riguarda  esclusivamente  le  societa' per la gestione dei servizi ed
opera   solo   a   partire  dalla  conclusione  delle  operazioni  di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
  11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113
del  citato  testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente
articolo,  e  di  cui  al  comma  9 del presente articolo, nonche' in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di
societa'  per  azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti  locali  soci  abbiano  gia'  deliberato  al  10 gennaio 2002 di
avviare  il  procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro
il  31  dicembre  2003,  di cui, alla data di entrata in vigore della
presente   legge,  gli  enti  locali  detengano  la  maggioranza  del
capitale,  e'  consentita la piena applicazione delle disposizioni di
cui  al  comma  12  dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale
caso,  ai  fini  dell'applicazione  del comma 9 dell'articolo 113 del
citato  testo  unico,  sulle  reti,  sugli  impianti  e  sulle  altre
datazioni  patrimoniali  attuali  e  future  e'  costituito, ai sensi
dell'articolo  1021  del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile  a  favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto.
Non  si  applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del
codice civile.
  12.  Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo   31,  comma  8,  le  parole  da:  "aventi  rilevanza
   economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
   "di cui all'articolo 113-bis";
b) all'articolo  42,  comma  2,  lettera  e),  le parole: "assunzione
   diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 115:
   1)  al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
   lettera  c),"  sono  soppresse  e  le  parole:  "per  azioni" sono
   sostituite dalle seguenti: "di capitali";
   2) il comma 5 e' abrogato;
   3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "7-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano
   anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
   consiglio  comunale  l'assemblea  consortile.  In  questo  caso le
   deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
   locali  che  non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
   alla  liquidazione  sulla  base  del  valore  nominale  iscritto a
   bilancio della relativa quota di capitale";
e) all'articolo  116,  comma  1,  dopo le parole: "per l'esercizio di
   servizi  pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
   113-bis";
f) all'articolo 118:
   1)  al  comma  1,  le  parole: "societa' per azioni, costituite ai
   sensi  dell'articolo  113,  lettera  e),"  sono  sostituite  dalle
   seguenti:  "societa'  di capitali di cui al comma 13 dell'articolo
   113";
   2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.
  13.  Gli  articoli  da  265  a  267  del testo unico per la finanza
locale,  di  cui  al  regio-decreto  14 settembre 1931, n. 1175, sono
abrogati.
  14.  Nell'esercizio  delle loro funzioni, gli enti locali, anche in
forma  associata,  individuano gli standard di qualita' e determinano
le  modalita'  di  vigilanza  e  controllo  delle aziende esercenti i
servizi  pubblici,  in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e
dei consumatori.
  15.   Dopo   l'articolo   113   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art.  113-bis.  -  (Gestione  dei  servizi  pubblici locali privi di
rilevanza  industriale)  - 1. Ferme restando le disposizioni previste
per  i  singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa'  di  capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
   regolate dal codice civile.
2.  E'  consentita  la  gestione  in  economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3.  Gli  enti  locali  possono  procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  Quando  sussistano  ragioni  tecniche,  economiche  o di utilita'
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi
di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".
  16.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni,
sentite   le  Autorita'  indipendenti  di  settore  e  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  il  Governo  adotta  le  disposizioni necessarie per
l'esecuzione    e    l'attuazione    del   presente   articolo,   con
l'individuazione  dei  servizi  di cui all'articolo 113, comma 1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1  del  presente  articolo,  entro  sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.