Art. 39
     Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
  drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione

  1.  I  lavoratori  affetti  da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi  che  hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o
superiore  a  dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni
di  eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo
pari  a  quello  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  2.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in 1,03
milioni  di  euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e dal decreto-legge 18 settembre
2001,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001,  n.  405,  sulla migliore informazione possibile a tutela della
salute  pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese
del  settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna
istituzionale  al  fine di informare i cittadini sul migliore uso dei
farmaci  di  automedicazione nella cura delle patologie minori, anche
attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno
a carico delle imprese del settore.